{"id":73,"date":"2021-03-29T14:01:27","date_gmt":"2021-03-29T12:01:27","guid":{"rendered":"https:\/\/studioguttero.netsons.org\/Cuneo\/?p=73"},"modified":"2021-03-31T14:37:25","modified_gmt":"2021-03-31T12:37:25","slug":"contributo-a-fondo-perduto-coronavirus","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/studioguttero.netsons.org\/Cuneo\/2021\/03\/29\/contributo-a-fondo-perduto-coronavirus\/","title":{"rendered":"Contributo a fondo perduto Coronavirus"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall&#8217;emergenza epidemiologica, l&#8217;art. 25\u00a0del DL 34\/2020 convertito prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto proporzionato alle perdite di fatturato\/compensi subiti nel mese di aprile 2020.<br>L&#8217;art. 1 del DL 137\/2020 ha previsto un nuovo contributo a fondo perduto, basato sul precedente ex art. 25 del DL 34\/2020. Si veda &#8220;Contributi per i settori economici con nuove restrizioni (DL Ristori)&#8221;.<\/p>\n\n\n\n<h1 class=\"wp-block-heading\" id=\"h_1\">Soggetti beneficiari<\/h1>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il contributo \u00e8 riconosciuto a favore &#8220;dei soggetti esercenti attivit\u00e0 d&#8217;impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA&#8221;. La norma appare tecnicamente imprecisa e potrebbe leggersi nel senso che il contributo spetta ai titolari di:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>reddito d&#8217;impresa;<\/li><li>lavoro autonomo;<\/li><li>reddito agrario.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Possono beneficiare dell&#8217;agevolazione anche (circ. Agenzia Entrate\u00a015\/2020, \u00a7 1):<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>i contribuenti in regime\u00a0forfetario;<\/li><li>gli\u00a0enti non commerciali, limitatamente all&#8217;attivit\u00e0 commerciale esercitata;<\/li><li>le\u00a0societ\u00e0 tra professionisti\u00a0in quanto producono reddito d&#8217;impresa, indipendentemente dal fatto che i soci ricadano o meno nelle ipotesi di esclusione.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Con riferimento alle STP, posto che il bonus si applica anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo, si ritiene che la qualifica reddituale dovrebbe risultare irrilevante ai fini dell&#8217;accesso al contributo.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h_1_1\">Esclusioni<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il contributo a fondo perduto non spetta:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>ai soggetti la cui attivit\u00e0 risulti cessata alla data di presentazione dell&#8217;istanza telematica all&#8217;Agenzia delle Entrate (secondo la circ. Agenzia Entrate 15\/2020 si tratta dei\u00a0soggetti per i quali la relativa partita IVA \u00e8 stata cessata);<\/li><li>agli enti pubblici di cui all&#8217;art. 74\u00a0del TUIR;<\/li><li>ai soggetti di cui all&#8217;art. 162-bis\u00a0del TUIR (intermediari finanziari e societ\u00e0 di partecipazione);<\/li><li>ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennit\u00e0 previste dagli\u00a0artt. 27\u00a0e\u00a038\u00a0del DL 18\/2020, vale a dire soggetti iscritti alla gestione separata INPS e dei lavoratori dello spettacolo;<\/li><li>ai lavoratori dipendenti (possono beneficiare del contributo le persone fisiche che esercitano attivit\u00e0 d&#8217;impresa o di lavoro autonomo e che sono anche lavoratori dipendenti; circ. Agenzia delle Entrate\u00a015\/2020);<\/li><li>ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai DLgs.\u00a0509\/94\u00a0e 103\/96.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sono quindi esclusi dall&#8217;agevolazione sia i liberi professionisti titolari iscritti alla Gestione separata INPS che i professionisti iscritti alle Casse private (es. avvocati, commercialisti, architetti, ecc.).<br>Secondo la circ. Agenzia delle Entrate\u00a022\/2020 (risposta 2.10), nel caso in cui gli studi associati siano composti da professionisti iscritti a Casse private, dal momento che gli Studi non avrebbero autonomia giuridica rispetto ai singoli associati, sarebbero esclusi dal contributo.<br>Ove sia stato percepito il contributo, tali soggetti dovranno restituire tempestivamente il contributo e i relativi interessi, senza applicazione di sanzioni (circ. Agenzia delle Entrate\u00a025\/2020, \u00a7 1.2.2, e risposta interpello Agenzia delle Entrate\u00a0377\/2020).<br><br>Il contributo inoltre non spetta se il richiedente ha una partita IVA con data di inizio attivit\u00e0 antecedente all&#8217;1.5.2020 (provv. Agenzia delle Entrate 230439\/2020).<br><br>Non \u00e8 consentito fruire del contributo nelle ipotesi in cui la fase di liquidazione sia stata gi\u00e0 avviata al 31.1.2020, data di dichiarazione dello stato di emergenza (circ. Agenzia delle Entrate 22\/2020, \u00a7 2.1).<br>Sono comunque escluse le imprese in difficolt\u00e0 al 31.12.2019 (secondo la nozione comunitaria) per effetto del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato (circ. Agenzia delle Entrate 15\/2020, \u00a7 7, e circ. 22\/2020, \u00a7 2.8).<\/p>\n\n\n\n<h1 class=\"wp-block-heading\" id=\"h_2\">Requisiti<\/h1>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il contributo spetta ai soggetti sopra richiamati a condizione che:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>i ricavi\/compensi non siano superiori a 5 milioni di euro nel 2019 (soggetti &#8220;solari&#8221;);<\/li><li>l&#8217;ammontare del fatturato\/corrispettivi di aprile 2020 sia inferiore ai 2\/3 rispetto a quello di aprile 2019.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h_2_1\">Limite di 5 milioni<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per i titolari di reddito d&#8217;impresa rilevano i ricavi di cui all&#8217;art. 85\u00a0co. 1 lett. a) e b) del TUIR e per i titolari di reddito di lavoro autonomo i compensi di cui all&#8217;art. 54\u00a0co. 1 del TUIR.<br>La soglia dei ricavi va determinata, per ciascuna tipologia di soggetto, tenendo conto delle proprie regole di determinazione (circ. Agenzia Entrate\u00a015\/2020, \u00a7 2).<br>Per determinare i ricavi\/compensi relativi al\u00a02019 occorre considerare i\u00a0valori riportati nel modello REDDITI 2020.<br>L&#8217;Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che (cfr. istruzioni alla compilazione dell&#8217;istanza):<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>per i soggetti titolari di reddito agrario e attivit\u00e0 agricole connesse, le persone fisiche, le societ\u00e0 semplici e gli enti non commerciali, in luogo dell&#8217;ammontare dei ricavi occorre considerare l&#8217;ammontare del volume d&#8217;affari;<\/li><li>per i rivenditori, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante e rivendita di tabacchi e beni di monopolio, occorre fare riferimento alla nozione di ricavi determinata secondo l&#8217;art. 18\u00a0co. 10 del DPR 633\/72 (quindi\u00a0al netto del prezzo corrisposto al fornitore);<\/li><li>per i soggetti costituiti dal 2019 non deve essere effettuato alcun ragguaglio ad anno ai fini del possesso del requisito dei ricavi non superiori a 5 milioni di euro.\u00a0<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se il soggetto svolge pi\u00f9 attivit\u00e0, il limite dei 5 milioni di euro riguarda la somma dei ricavi\/compensi riferiti a tutte le attivit\u00e0.<br>Gli enti non commerciali devono considerare solo i ricavi con rilevanza IRES (circ. Agenzia delle Entrate&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.eutekne.it\/Servizi\/BancaDati\/Testo.aspx?IDRec=794890\">22<\/a>\/2020, risposta 2.5).<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h_2_2\">Ammontare del fatturato\/corrispettivi<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per la determinazione dell&#8217;ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile 2020 e aprile 2019 occorre far riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni e di prestazione dei servizi.<br>Valgono, in particolare, le seguenti indicazioni (cfr.\u00a0istruzioni\u00a0alla compilazione del modello di istanza per la richiesta del contributo, circ. Agenzia delle Entrate\u00a015\/2020, \u00a7 2, e circ. Agenzia delle Entrate 22\/2020, \u00a7 4):<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>la data da prendere a riferimento per il calcolo del fatturato nel mese di aprile \u00e8 quella di effettuazione dell&#8217;operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, \u00e8 rispettivamente la data della fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.1.3 &lt;Data>) e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita \u00e8 la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.8.2 &lt;DataDDT>);<\/li><li>devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell&#8217;IVA) con data di effettuazione dell&#8217;operazione compresa tra il 1\u00b0 e il 30 aprile, comprese le fatture differite emesse nel mese di maggio e relative a operazioni effettuate nel mese di aprile;<\/li><li>devono essere incluse nel calcolo del fatturato mensile anche le fatture emesse su base volontaria, vale a dire quelle per le quali l&#8217;emissione non \u00e8 obbligatoria;<\/li><li>occorre tenere conto delle note di variazione di cui all&#8217;art. 26 del DPR 633\/71 con data aprile;<\/li><li>i commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all&#8217;art. 22\u00a0del DPR 633\/72 devono considerare l&#8217;ammontare globale dei corrispettivi (al netto dell&#8217;IVA) delle operazioni effettuate nel mese di aprile;<\/li><li>concorrono a formare l&#8217;ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili;<\/li><li>nei casi di operazioni effettuate in ventilazione ovvero con applicazione del regime del margine ovvero operazioni effettuate da agenzie di viaggio, per le quali risulta difficoltoso il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell&#8217;IVA, l&#8217;importo pu\u00f2 essere riportato al lordo dell&#8217;IVA (sia con riferimento al 2019 che al 2020);<\/li><li>per i soggetti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini IVA (es. cessioni di tabacchi, giornali e riviste), all&#8217;ammontare delle operazioni fatturate e dei corrispettivi rilevanti ai fini IVA vanno sommati gli aggi relativi alle operazioni effettuate non rilevanti ai fini IVA;<\/li><li>per gli autotrasportatori, che ai sensi dell&#8217;art. 74 co. 4 del DPR 633\/72 possono annotare &#8220;le fatture emesse per le prestazioni (\u2026) entro il trimestre solare successivo a quello di emissione&#8221;, la verifica del calo del fatturato pu\u00f2 essere eseguita con riferimento alle sole operazioni eseguite nei mesi di aprile del 2019 e di aprile 2020.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h_2_3\">Esclusione dal requisito del calo del fatturato<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo del fatturato\/corrispettivi per:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>i soggetti che hanno iniziato l&#8217;attivit\u00e0 a partire dall&#8217;1.1.2019;<\/li><li>i soggetti che, a far data dall&#8217;insorgenza dell&#8217;evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei Comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data del 31.1.2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19). L&#8217;Agenzia delle Entrate fornisce un&#8217;elenco non esaustivo dei Comuni interessati nelle istruzioni alla compilazioni dell&#8217;istanza; per un&#8217;analisi delle principali delibere emergenziali, cfr. documento CNDCEC &#8211; FNC\u00a05.8.2020\u00a0e\u00a08.10.2020).<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h1 class=\"wp-block-heading\" id=\"h_3\">Determinazione del contributo<\/h1>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&#8217;ammontare del contributo a fondo perduto \u00e8 determinato applicando una percentuale alla differenza tra&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>l&#8217;ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020;<\/li><li>l&#8217;ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La seguente tabella sintetizza i parametri per il calcolo dell&#8217;agevolazione.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>% sulla differenza di fatturato\/corrispettivi aprile 2019-2020<\/td><td>Ricavi\/compensi 2019<\/td><\/tr><tr><td>20%<\/td><td>Non superiori a 400.000 euro<\/td><\/tr><tr><td>15%<\/td><td>Superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro<\/td><\/tr><tr><td>10%<\/td><td>Superiori a 1 milione e fino a 5 milioni<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si consideri il seguente caso.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Ricavi 2019<\/td><td>600.000<\/td><\/tr><tr><td>Fatturato aprile 2020<\/td><td>0<\/td><\/tr><tr><td>Fatturato aprile 2019<\/td><td>50.000<\/td><\/tr><tr><td>Differenza fatturato<\/td><td>50.000<\/td><\/tr><tr><td><strong>Contributo a fondo perduto<\/strong><\/td><td><strong>7.500 (15% di 50.000)<\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&#8217;ammontare del contributo a fondo perduto \u00e8 riconosciuto, comunque, ai soggetti che soddisfano i suddetti requisiti, per un importo non inferiore a:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>1.000 euro per le persone fisiche;<\/li><li>2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h_3_1\">Soggetti che hanno iniziato l&#8217;attivit\u00e0 dall&#8217;1.1.2019 al 30.4.2019<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per i soggetti che hanno iniziato l&#8217;attivit\u00e0 dall&#8217;1.1.2019 al 30.4.2019 , il contributo \u00e8 cos\u00ec determinato:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>se la differenza tra l&#8217;ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l&#8217;ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 risulta &#8220;negativo&#8221; (quindi il dato del 2020 \u00e8 inferiore al dato del 2019 ), a tale differenza si applica la percentuale del 20%, 15% o 10% a seconda dell&#8217;ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel 2019 (fermo restando il riconoscimento del contributo minimo qualora superiore);<\/li><li>nel caso in cui la suddetta differenza risulti invece &#8220;positiva&#8221; o pari a zero, il contributo \u00e8 pari a quello minimo (1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi).<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si supponga che l&#8217;attivit\u00e0 sia iniziata l&#8217;1.3.2019 con ricavi complessivi a fine anno pari a 850.000 euro.<br>Ai fini dell&#8217;individuazione della percentuale di contributo i ricavi non devono essere ragguagliati ad anno.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Ricavi 2019<\/td><td>850.000<\/td><\/tr><tr><td>Fatturato aprile 2020<\/td><td>0<\/td><\/tr><tr><td>Fatturato aprile 2019<\/td><td>85.000<\/td><\/tr><tr><td>Differenza fatturato<\/td><td>85.000<\/td><\/tr><tr><td>Contributo a fondo perduto<\/td><td><strong>12.750 (15% di 85.000)<\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h_3_2\">Soggetti che hanno iniziato l&#8217;attivit\u00e0 dall&#8217;1.5.2019<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nel caso in cui l&#8217;attivit\u00e0 sia invece iniziata successivamente al mese di aprile 2019 (ad esempio, l&#8217;1.5.2019), non potendosi parametrare la riduzione di fatturato aprile su aprile, la differenza sarebbe pari a zero.&nbsp;Ai soggetti in questione spetta quindi solo il contributo minimo<\/p>\n\n\n\n<h1 class=\"wp-block-heading\" id=\"h_4\">Irrilevanza fiscale del contributo<\/h1>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il contributo a fondo perduto \u00e8 un contributo in conto esercizio.&nbsp;Per espressa previsione normativa, il contributo:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP;<\/li><li>non rileva ai fini del rapporto di cui agli\u00a0artt. 61\u00a0e\u00a0109\u00a0co. 5 del TUIR.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h1 class=\"wp-block-heading\" id=\"h_5\">Procedura per il riconoscimento del contributo<\/h1>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati devono presentare, anche tramite intermediari abilitati, un&#8217;apposita\u00a0istanza\u00a0all&#8217;Agenzia delle Entrate, con l&#8217;indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti (provv. Agenzia delle Entrate 10.6.2020 n.\u00a0230439).<br>L&#8217;istanza deve essere presentata:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>dal 15.6.2020 al 13.8.2020 (dal 25.6.2020 al 24.8.2020 nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l&#8217;attivit\u00e0 per conto del soggetto deceduto);&nbsp;<\/li><li>mediante i canali telematici dell&#8217;Agenzia delle Entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell&#8217;area riservata del portale &#8220;Fatture e Corrispettivi&#8221; del sito Internet dell&#8217;Agenzia delle Entrate;<\/li><li>nel caso in cui l&#8217;ammontare del contributo sia superiore a 150.000 euro, esclusivamente tramite PEC all&#8217;indirizzo &#8220;Istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it&#8221; (inclusa l&#8217;autocertificazione di regolarit\u00e0 antimafia).<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h_5_1\">Soggetti in Comuni calamitati montani<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&#8217;art. 60\u00a0co. 7-sexies del DL 104\/2020 convertito ha previsto la riapertura delle istanze per accedere al contributo a fondo perduto ex art. 25 del DL 34\/2020 per i soggetti che:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>non hanno presentato domanda ai sensi dell&#8217;art. 25 co. 4 terzo periodo del DL 34\/2020;<\/li><li>dall&#8217;insorgenza dell&#8217;evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto al 31.1.2020 (data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19), classificati totalmente montani (cfr. anche C.M. 14.6.93 n.&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.eutekne.it\/Servizi\/BancaDati\/Testo.aspx?IDRec=367537\">9<\/a>).<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tali soggetti possono presentare la domanda per il contributo all&#8217;Agenzia delle Entrate (provv. Agenzia delle Entrate 5.2.2021 n.\u00a036282):<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>dal 10.2.2021 al 24.2.2021;<\/li><li>mediante l&#8217;apposita procedura web, disponibile nell&#8217;area riservata del portale &#8220;Fatture e Corrispettivi&#8221; del sito dell&#8217;Agenzia delle Entrate (solo in caso di contributo superiore a 150.000 euro, inviando il modello anche tramite PEC).<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&#8217;ammontare del contributo a fondo perduto che verr\u00e0 accreditato direttamente sul conto corrente dipender\u00e0 dal rapporto tra il limite complessivo di spesa stabilito dalla norma e l&#8217;ammontare complessivo dei contributi relativi alle istanze accolte.<\/p>\n\n\n\n<h1 class=\"wp-block-heading\" id=\"h_6\">Erogazione del contributo<\/h1>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\">Sulla base delle informazioni contenute nell&#8217;istanza, il contributo a fondo perduto \u00e8 corrisposto dall&#8217;Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato (o cointestato) al codice fiscale del soggetto richiedente.<br>Il contributo a fondo perduto \u00e8 erogato nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato (Comunicazione&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.eutekne.it\/Servizi\/BancaDati\/Testo.aspx?IDRec=794890\">1863<\/a>\/2020).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<div class=\"slide-text-bg2\"><span>Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall&#8217;emergenza epidemiologica, l&#8217;art. 25\u00a0del DL 34\/2020 convertito prevede il riconoscimento di un con<\/span><\/div>\n<div class=\"slide-btn-area-sm\"><a href=\"https:\/\/studioguttero.netsons.org\/Cuneo\/2021\/03\/29\/contributo-a-fondo-perduto-coronavirus\/\" class=\"slide-btn-sm\">Leggi tutto<\/a><\/div>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[7,18],"tags":[],"class_list":["post-73","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-news","category-notiziario-di-studio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/studioguttero.netsons.org\/Cuneo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/studioguttero.netsons.org\/Cuneo\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/studioguttero.netsons.org\/Cuneo\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/studioguttero.netsons.org\/Cuneo\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/studioguttero.netsons.org\/Cuneo\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=73"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/studioguttero.netsons.org\/Cuneo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":351,"href":"https:\/\/studioguttero.netsons.org\/Cuneo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73\/revisions\/351"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/studioguttero.netsons.org\/Cuneo\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=73"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/studioguttero.netsons.org\/Cuneo\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=73"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/studioguttero.netsons.org\/Cuneo\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=73"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}