{"id":77,"date":"2021-03-29T14:09:42","date_gmt":"2021-03-29T12:09:42","guid":{"rendered":"https:\/\/studioguttero.netsons.org\/Cuneo\/?p=77"},"modified":"2021-03-31T14:35:23","modified_gmt":"2021-03-31T12:35:23","slug":"bonus-mobili","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/studioguttero.netsons.org\/Cuneo\/2021\/03\/29\/bonus-mobili\/","title":{"rendered":"Bonus mobili"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><br>Per l&#8217;acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (con determinate caratteristiche) finalizzati all&#8217;arredo &#8220;dell&#8217;immobile oggetto di ristrutturazione&#8221; spetta una detrazione IRPEF del 50% (art. 16\u00a0co. 2 del DL 63\/2013).<br>Il c.d. &#8220;bonus mobili&#8221; riguarda le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2021 (art. 1\u00a0co. 58 lett. b) n. 2 della L. 30.12.2020 n. 178).<\/p>\n\n\n\n<h1 class=\"wp-block-heading\" id=\"h_1\">Soggetti beneficiari<\/h1>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sono interessati all&#8217;agevolazione soltanto i soggetti che possono beneficiare della detrazione IRPEF per le spese sostenute per interventi di\u00a0recupero edilizio, di cui all&#8217;art. 16-bis\u00a0del TUIR (circ. Agenzia Entrate 18.9.2013 n.\u00a029, \u00a7 3.1).<br>Quindi, possono beneficiare del c.d. &#8220;bonus mobili&#8221;:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>i soggetti IRPEF residenti e non residenti in Italia;<\/li><li>i soci di cooperative a propriet\u00e0 divisa, assegnatari di alloggi, anche se non ancora titolari di mutuo individuale;<\/li><li>i soci di cooperative a propriet\u00e0 indivisa.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h1 class=\"wp-block-heading\" id=\"h_2\">Beni agevolati<\/h1>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Beneficiano dell&#8217;agevolazione le spese documentate e sostenute per l&#8217;acquisto di:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>mobili nuovi;<\/li><li>grandi elettrodomestici nuovi di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l&#8217;etichetta energetica.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I mobili e gli elettrodomestici acquistati devono essere finalizzati all&#8217;arredamento dell&#8217;unit\u00e0 immobiliare residenziale oggetto di interventi di ristrutturazione.<br>Non possono ottenere l&#8217;agevolazione, quindi, coloro che:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>rinnovano solo l&#8217;arredamento senza aver eseguito interventi di recupero;<\/li><li>acquistano mobili\/elettrodomestici per arredare un&#8217;abitazione di nuova costruzione.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&#8217;acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici, inoltre, \u00e8 agevolabile anche se detti beni sono destinati all&#8217;arredo di un ambiente diverso da quelli oggetto di interventi edilizi (es. il rifacimento del bagno consente di detrarre l&#8217;acquisto di un nuovo frigorifero).<br>Come precisato dall&#8217;Agenzia delle Entrate, infatti, il collegamento tra acquisto di mobili e elettrodomestici e arredo dell&#8217;immobile oggetto di ristrutturazione deve sussistere tenendo conto dell&#8217;immobile nel suo complesso e non del singolo ambiente dell&#8217;immobile stesso (cfr. circ. Agenzia delle Entrate\u00a029\/2013, \u00a7 3.4).<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-table\"><table><tbody><tr><td>Mobili ed elettrodomestici agevolati*<br><\/td><\/tr><tr><td><strong>Mobili nuovi<\/strong><\/td><td><strong>Elettrodomestici nuovi<\/strong><\/td><\/tr><tr><td>Vi rientrano, ad esempio: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi, apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell&#8217;arredo dell&#8217;immobile oggetto di ristrutturazione.<br><br>Sono esclusi gli acquisti di porte, pavimentazioni (ad esempio, il parquet), tende e tendaggi ed altri complementi di arredo.<\/td><td>Vi rientrano:<br>&#8211; i grandi elettrodomestici di classe A+ o superiore per i quali \u00e8 obbligatoria l&#8217;etichetta energetica;<br>&#8211; i forni di classe A o superiore per i quali \u00e8 obbligatoria l&#8217;etichetta energetica;<br>&#8211; i grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica solo se per la tipologia non \u00e8 ancora previsto l&#8217;obbligo di etichetta energetica.<br><br>Vi rientrano, ad esempio: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, forni a microonde, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.<br><br>Sono esclusi gli apparecchi televisivi ed i computer.<\/td><\/tr><tr><td>Tra le spese da portare in detrazione si possono includere quelle di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">*Cfr. Guida Agenzia delle Entrate aggiornata a\u00a0gennaio 2018\u00a0e circ.\u00a029\/2013\u00a0(\u00a7 3.4).<\/p>\n\n\n\n<h1 class=\"wp-block-heading\" id=\"h_3\">Interventi edilizi<\/h1>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&#8217;Amministrazione finanziaria\u00a0(cfr. circ. Agenzia delle Entrate\u00a029\/2013, \u00a7 3.2 e 13.6.2016 n.\u00a027, \u00a7 5.1) ha chiarito che il c.d. &#8220;bonus mobili&#8221; \u00e8 collegato ai seguenti interventi edilizi:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>manutenzione ordinaria, di cui alla lett. a) dell&#8217;art. 3\u00a0del DPR 380\/2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale (es. guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, ecc.);<\/li><li>manutenzione straordinaria, di cui alla lett. b) dell&#8217;art. 3\u00a0del DPR 380\/2001, effettuati su singole unit\u00e0 immobiliari residenziali e sulle parti comuni di edificio residenziale;<\/li><li>restauro e risanamento conservativo, di cui alla lett. c) dell&#8217;art. 3\u00a0del DPR 380\/2001, effettuati su singole unit\u00e0 immobiliari residenziali e sulle parti comuni di edificio residenziale;<\/li><li>ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d) dell&#8217;art. 3\u00a0del DPR 380\/2001, effettuati su singole unit\u00e0 immobiliari residenziali e sulle parti comuni di edificio residenziale (vi rientrano quelli di demolizione e successiva ricostruzione con una volumetria inferiore rispetto a quella preesistente. Cfr. risposta interpello Agenzia delle Entrate 18.7.2019 n.\u00a0265\u00a0e 27.6.2019 n.\u00a0210);<\/li><li>interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell&#8217;immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorch\u00e9 non rientranti nelle categorie precedenti, semprech\u00e9 sia stato dichiarato lo stato di emergenza;<\/li><li>di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, di cui alle lett. c) e d) dell&#8217;art. 3\u00a0del DPR 380\/2001, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell&#8217;immobile.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h_3_1\">Data di inizio degli interventi per le spese sostenute nel 2021<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per beneficiare dell&#8217;agevolazione per le spese sostenute nell&#8217;anno 2021 per l&#8217;acquisto di mobili ed elettrodomestici, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui si \u00e8 detto, quindi, devono essere iniziati dall&#8217;1.1.2020.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h_3_2\">Data di inizio degli interventi per le spese sostenute nel 2020<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per beneficiare dell&#8217;agevolazione per le spese sostenute nell&#8217;anno 2020, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio devono essere iniziati dall&#8217;1.1.2019.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h_3_3\">Data di inizio degli interventi per le spese sostenute nel 2019<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per le spese sostenute nell&#8217;anno 2019, invece, gli interventi di recupero devono essere iniziati dall&#8217;1.1.2018.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h_3_4\">Data di inizio degli interventi per le spese sostenute nel 2018<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per beneficiare dell&#8217;agevolazione per le spese sostenute nell&#8217;anno 2018, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio devono essere iniziati dall&#8217;1.1.2017.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h_3_5\">Data di inizio degli interventi per le spese sostenute nel 2017<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per beneficiare dell&#8217;agevolazione per le spese sostenute nell&#8217;anno 2017, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio devono essere iniziati dall&#8217;1.1.2016.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h_3_6\">Data di inizio degli interventi per le spese sostenute fino al 31.12.2016<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per le spese sostenute fino al 31.12.2016 per l&#8217;acquisto di mobili ed elettrodomestici, l&#8217;Agenzia delle Entrate (circ.\u00a029\/2013, \u00a7 3.3) ha chiarito che il &#8220;bonus mobili&#8221; pu\u00f2 essere fruito dai soggetti che beneficiano della detrazione del 50% prevista per gli interventi di recupero edilizio. In altre parole, quindi, potevano beneficiare del &#8220;bonus mobili&#8221; coloro che avevano sostenuto le spese di recupero dal 26.6.2012 al 31.12.2016 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate\u00a029\/2013, \u00a7 3.3, 21.5.2014 n.\u00a011, \u00a7 5.6 e guida Agenzia Entrate\u00a0gennaio 2017). Conseguentemente, erano esclusi dalla detrazione coloro che avevano sostenuto le spese di recupero edilizio anteriormente al 26.6.2012 (e che quindi hanno fruito dell&#8217;agevolazione con l&#8217;aliquota del 36%).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sempre per le spese sostenute fino al 31.12.2016, per fruire del c.d. &#8220;bonus mobili&#8221; la data di inizio lavori doveva essere anteriore a quella in cui erano state sostenute le spese per l&#8217;acquisto di mobili ed elettrodomestici (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 18.9.2013 n.\u00a029, guida Agenzia delle Entrate\u00a0marzo 2016\u00a0e circ. 23.4.2010 n.\u00a021, \u00a7 2.1).<\/p>\n\n\n\n<h1 class=\"wp-block-heading\" id=\"h_4\">Unit\u00e0 immobiliari agevolate<\/h1>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&#8217;art. 16\u00a0co. 2 del DL 63\/2013 non prevede la limitazione agli interventi edilizi effettuati su &#8220;singole unit\u00e0 immobiliari residenziali&#8221; (circ.\u00a029\/2013, \u00a7 3.2).<br>Ne consegue che \u00e8 possibile beneficiare del &#8220;bonus mobili&#8221; per gli interventi edilizi eseguiti:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>su singole unit\u00e0 immobiliari residenziali;<\/li><li>su parti comuni di edifici di cui all&#8217;art. 1117\u00a0c.c. (ad esempio, guardiole, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi).<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h1 class=\"wp-block-heading\" id=\"h_5\">Interventi sulle parti comuni condominiali<\/h1>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L&#8217;effettuazione degli interventi sulle parti comuni condominiali (circ.\u00a029\/2013, \u00a7 3.2):<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>consente di beneficiare del &#8220;bonus mobili&#8221; in relazione ai mobili e agli elettrodomestici destinati alle parti comuni;<\/li><li>non consente invece ai singoli condomini, che fruiscono pro quota della relativa detrazione, di acquistare mobili ed elettrodomestici da destinare all&#8217;arredo della propria unit\u00e0 immobiliare fruendo della nuova detrazione.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h1 class=\"wp-block-heading\" id=\"h_6\">Modalit\u00e0 di pagamento<\/h1>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per beneficiare del &#8220;bonus mobili&#8221; le spese di acquisto dei mobili ed elettrodomestici possono essere pagate mediante:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>bonifico bancario o postale (effettuato dallo stesso soggetto che beneficia della detrazione per gli interventi di recupero edilizio);<\/li><li>carte di credito o carte di debito (es. bancomat) (circ. Agenzia delle Entrate\u00a029\/2013, \u00a7 3.5). In questo caso, la data di pagamento \u00e8 individuata nel giorno di utilizzo della carta da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se il pagamento \u00e8 disposto mediante bonifico bancario o postale, non \u00e8 necessario utilizzare il bonifico appositamente predisposto da banche o Poste S.p.A. (bonifico agevolato soggetto a ritenuta) (circ. Agenzia delle Entrate 31.3.2016 n.&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.eutekne.it\/Servizi\/RassegnaPrassi\/Testo.aspx?IDRec=559476\">7<\/a>). Non \u00e8 consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento (circ.&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.eutekne.it\/Servizi\/RassegnaPrassi\/Testo.aspx?IDRec=435095\">29\/2013<\/a>, \u00a7 3.6).<\/p>\n\n\n\n<h1 class=\"wp-block-heading\" id=\"h_7\">Documenti da conservare<\/h1>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La detrazione IRPEF spetta nella misura del 50% delle &#8220;ulteriori spese documentate&#8221; per l&#8217;acquisto di mobili ed elettrodomestici.<br>Seppur non sia specificatamente previsto dalla norma, anche l&#8217;acquisto di mobili o elettrodomestici dovrebbe essere documentato da una fattura intestata allo stesso soggetto che fruisce della detrazione per gli interventi di recupero edilizio.<br>A tal proposito l&#8217;Agenzia delle Entrate (circ.\u00a029\/2013, \u00a7 3.6) ha precisato che \u00e8 necessario conservare:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>la documentazione attestante l&#8217;effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente);<\/li><li>le fatture di acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualit\u00e0 e quantit\u00e0 dei beni e servizi acquisiti.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<h1 class=\"wp-block-heading\" id=\"h_8\">Limite massimo di spesa<\/h1>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La detrazione nella misura del 50% \u00e8 calcolata su un importo massimo di spesa pari a:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>10.000,00 euro fino al 31.12.2020,<\/li><li>16.000,00 euro dall&#8217;1.1.2021 (importo elevato dall&#8217;art. 1\u00a0co. 58 lett. b) della L. 30.12.2020 n. 178),<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"has-small-font-size wp-block-paragraph\">indipendentemente dall&#8217;ammontare delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.<br>Il limite \u00e8 riferito alla singola unit\u00e0 immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell&#8217;edificio oggetto dei lavori edilizi, prescindendo dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa (circ. Agenzia Entrate\u00a029\/2013).<br>Il &#8220;bonus mobili&#8221; pu\u00f2 quindi &#8220;moltiplicarsi&#8221; in caso di acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati all&#8217;arredo di pi\u00f9 unit\u00e0 immobiliari oggetto dei suddetti interventi di recupero edilizio.<br>Per gli interventi edilizi iniziati nel 2018 e proseguiti nel 2019, il limite massimo di 10.000 euro \u00e8 considerato al netto delle spese sostenute per l&#8217;acquisto di mobili ed elettrodomestici nell&#8217;anno 2018 per le quali si \u00e8 fruito della detrazione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nel marzo 2019 sono iniziati i lavori di ristrutturazione di un&#8217;abitazione. Dal mese di maggio sino a fine anno 2019 sono stati pagati 6.500 euro per acquistare dei mobili. Nell&#8217;anno 2020 \u00e8 possibile beneficiare della detrazione IRPEF del 50% su ulteriori 3.500 euro sempre per acquistare mobili ed elettrodomestici.<br>Le spese sostenute per i mobili ed elettrodomestici sono computate indipendentemente dall&#8217;importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono della detrazione IRPEF.<\/p>\n\n\n\n<h1 class=\"wp-block-heading\" id=\"h_9\">Ripartizione della detrazione<\/h1>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo e spetta fino a concorrenza dell&#8217;IRPEF lorda.<\/p>\n\n\n\n<h1 class=\"wp-block-heading\" id=\"h_10\">Trasferimento della detrazione<\/h1>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In caso di decesso del contribuente la detrazione per i mobili\/elettrodomestici, non utilizzata in tutto o in parte, non si trasferisce agli eredi per i rimanenti periodi di imposta (circ. Agenzia Entrate 24.4.2015 n.&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.eutekne.it\/Servizi\/RassegnaPrassi\/Testo.aspx?IDRec=502207\">17<\/a>, \u00a7 4.6).<\/p>\n\n\n\n<h1 class=\"wp-block-heading\" id=\"h_11\">Indicazioni in dichiarazione<\/h1>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per beneficiare del &#8220;bonus mobili&#8221; non sono previste istanze da presentare, n\u00e9 comunicazioni preventive da effettuare.<br>Come per le altre detrazioni fiscali, il c.d. &#8220;bonus mobili&#8221; si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o REDDITI PF).<\/p>\n\n\n\n<h1 class=\"wp-block-heading\" id=\"h_12\">Comunicazione all&#8217;ENEA<\/h1>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per gli acquisti di grandi elettrodomestici dai quali deriva un risparmio energetico deve essere trasmessa telematicamente all&#8217;ENEA un&#8217;apposita comunicazione (art. 16\u00a0co. 2-bis del DL 63\/2013. Si veda &#8220;Recupero edilizio\/Comunicazione all&#8217;ENEA).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<div class=\"slide-text-bg2\"><span>Per l&#8217;acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (con determinate caratteristiche) finalizzati all&#8217;arredo &#8220;dell&#8217;immobile ogget<\/span><\/div>\n<div class=\"slide-btn-area-sm\"><a href=\"https:\/\/studioguttero.netsons.org\/Cuneo\/2021\/03\/29\/bonus-mobili\/\" class=\"slide-btn-sm\">Leggi tutto<\/a><\/div>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[7,18],"tags":[],"class_list":["post-77","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-news","category-notiziario-di-studio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/studioguttero.netsons.org\/Cuneo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/studioguttero.netsons.org\/Cuneo\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/studioguttero.netsons.org\/Cuneo\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/studioguttero.netsons.org\/Cuneo\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/studioguttero.netsons.org\/Cuneo\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=77"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/studioguttero.netsons.org\/Cuneo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":349,"href":"https:\/\/studioguttero.netsons.org\/Cuneo\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/77\/revisions\/349"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/studioguttero.netsons.org\/Cuneo\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=77"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/studioguttero.netsons.org\/Cuneo\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=77"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/studioguttero.netsons.org\/Cuneo\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=77"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}