Lo Studio Guttero offre consulenza ed assistenza nell’ambito dell’imposizione diretta ed indiretta, a favore di imprese, enti e privati. Consulenza ed assistenza in sede di verifiche fiscali e nelle controversie tributarie a tutti i livelli. Predisposizione di dichiarazioni fiscali. Redazione di pareri e perizie in materia tributaria.
Consulenza e assistenza per operazioni di acquisizione e cessione di imprese, fusioni, scissioni, conferimenti e cessioni di complessi aziendali, trasformazioni di società e creazione di joint-venture. Gestione della fase di liquidazione della società.
Consulenza ed assistenza in materia di: Iper e superammortamento; regime opzionale di tassazione agevolata (cd. Patent Box) per i redditi derivanti dall’utilizzazione o dalla concessione in uso di alcune tipologie di beni immateriali (opere dell’ingegno, brevetti, software, ecc.); credito di imposta Ricerca & Sviluppo; credito formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie 4.0; contributo Sabatini; credito di imposta spese di pubblicità.
Consulenza ed assistenza per la formazione di bilanci di singole società e bilanci consolidati secondo le norme del Codice Civile, i Principi Contabili nazionali e internazionali e le norme fiscali.
Consulenza ed assistenza nella trattazione e nella stipula di contratti e nella redazione di atti, di scritture private, di preliminari e per ogni altra prestazione in materia contrattuale relativa all’acquisto, alla vendita o alla permuta di aziende, di quote di partecipazione, di azioni, di patrimoni, di singoli beni, nonché al recesso ed esclusione di soci.
Consulenza ed assistenza alle imprese in sede di organizzazione aziendale, pianificazione, programmazione e controllo di gestione. Consulenza in materia di finanza aziendale, assistenza nei rapporti con gli istituti di credito e supporto al reperimento di finanziamenti alle imprese. Amministrazione e liquidazione di società. Consulenza in materia di contenzioso bancario (anatocismo, usura etc.) e stesura di perizie tecniche.
Le dichiarazione dei redditi sono redatte, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento emesso dall’Amministrazione finanziaria. In particolare, il Modello UNICO costituiva il modello unificato tramite il quale era possibile presentare più dichiarazioni fiscali.
Dichiarazione separata IVA-REDDITI
I contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, tenuti a presentare nel 2016 sia la dichiarazione dei redditi sia la dichiarazione IVA, relative al periodo d’imposta 2015, potevano presentare la dichiarazione in forma unificata. A decorrere dal periodo d’imposta 2016, invece, la presentazione della dichiarazione annuale IVA in via autonoma è diventata un obbligo generalizzato (cfr. artt. 3 co. 1 e 8 co. 1 del DPR 22.7.98 n. 322). Pertanto, a partire dal 2017, con riferimento al periodo d’imposta precedente:
è obbligatorio presentare la dichiarazione annuale IVA in forma autonoma (a decorrere dal periodo d’imposta 2017, tra il 1° febbraio e il 30 aprile dell’anno successivo);
non è più possibile presentare la dichiarazione annuale IVA in forma unificata con la dichiarazione dei redditi;
è abolito l’obbligo di presentare la comunicazione annuale dati IVA.
Modello REDDITI
Per effetto dell’abbandono del sistema di dichiarazione unificata IVA-Redditi, quindi, il modello di dichiarazione ha assunto la denominazione di “modello REDDITI”. A seconda della tipologia di contribuente tenuto ad utilizzare il modello di dichiarazione occorre adottare:
il modello REDDITI Persone Fisiche (fino al periodo d’imposta 2015, UNICO PF);
il modello REDDITI Società di Capitali, enti commerciali ed equiparati (fino al periodo d’imposta 2015, UNICO SC);
il modello REDDITI Società di Persone ed equiparate (fino al periodo d’imposta 2015, UNICO SP);
il modello REDDITI Enti Non Commerciali ed equiparati (fino al periodo d’imposta 2015, UNICO ENC).
Nelle voci correlate, sono riportate le disposizioni comuni a tutti i contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi.
Per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (con determinate caratteristiche) finalizzati all’arredo “dell’immobile oggetto di ristrutturazione” spetta una detrazione IRPEF del 50% (art. 16 co. 2 del DL 63/2013). Il c.d. “bonus mobili” riguarda le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2021 (art. 1 co. 58 lett. b) n. 2 della L. 30.12.2020 n. 178).
Soggetti beneficiari
Sono interessati all’agevolazione soltanto i soggetti che possono beneficiare della detrazione IRPEF per le spese sostenute per interventi di recupero edilizio, di cui all’art. 16-bis del TUIR (circ. Agenzia Entrate 18.9.2013 n. 29, § 3.1). Quindi, possono beneficiare del c.d. “bonus mobili”:
i soggetti IRPEF residenti e non residenti in Italia;
i soci di cooperative a proprietà divisa, assegnatari di alloggi, anche se non ancora titolari di mutuo individuale;
i soci di cooperative a proprietà indivisa.
Beni agevolati
Beneficiano dell’agevolazione le spese documentate e sostenute per l’acquisto di:
mobili nuovi;
grandi elettrodomestici nuovi di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica.
I mobili e gli elettrodomestici acquistati devono essere finalizzati all’arredamento dell’unità immobiliare residenziale oggetto di interventi di ristrutturazione. Non possono ottenere l’agevolazione, quindi, coloro che:
rinnovano solo l’arredamento senza aver eseguito interventi di recupero;
acquistano mobili/elettrodomestici per arredare un’abitazione di nuova costruzione.
L’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici, inoltre, è agevolabile anche se detti beni sono destinati all’arredo di un ambiente diverso da quelli oggetto di interventi edilizi (es. il rifacimento del bagno consente di detrarre l’acquisto di un nuovo frigorifero). Come precisato dall’Agenzia delle Entrate, infatti, il collegamento tra acquisto di mobili e elettrodomestici e arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione deve sussistere tenendo conto dell’immobile nel suo complesso e non del singolo ambiente dell’immobile stesso (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 29/2013, § 3.4).
Mobili ed elettrodomestici agevolati*
Mobili nuovi
Elettrodomestici nuovi
Vi rientrano, ad esempio: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi, apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Sono esclusi gli acquisti di porte, pavimentazioni (ad esempio, il parquet), tende e tendaggi ed altri complementi di arredo.
Vi rientrano: – i grandi elettrodomestici di classe A+ o superiore per i quali è obbligatoria l’etichetta energetica; – i forni di classe A o superiore per i quali è obbligatoria l’etichetta energetica; – i grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica solo se per la tipologia non è ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica.
Vi rientrano, ad esempio: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, forni a microonde, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.
Sono esclusi gli apparecchi televisivi ed i computer.
Tra le spese da portare in detrazione si possono includere quelle di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.
*Cfr. Guida Agenzia delle Entrate aggiornata a gennaio 2018 e circ. 29/2013 (§ 3.4).
Interventi edilizi
L’Amministrazione finanziaria (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 29/2013, § 3.2 e 13.6.2016 n. 27, § 5.1) ha chiarito che il c.d. “bonus mobili” è collegato ai seguenti interventi edilizi:
manutenzione ordinaria, di cui alla lett. a) dell’art. 3 del DPR 380/2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale (es. guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, ecc.);
manutenzione straordinaria, di cui alla lett. b) dell’art. 3 del DPR 380/2001, effettuati su singole unità immobiliari residenziali e sulle parti comuni di edificio residenziale;
restauro e risanamento conservativo, di cui alla lett. c) dell’art. 3 del DPR 380/2001, effettuati su singole unità immobiliari residenziali e sulle parti comuni di edificio residenziale;
ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d) dell’art. 3 del DPR 380/2001, effettuati su singole unità immobiliari residenziali e sulle parti comuni di edificio residenziale (vi rientrano quelli di demolizione e successiva ricostruzione con una volumetria inferiore rispetto a quella preesistente. Cfr. risposta interpello Agenzia delle Entrate 18.7.2019 n. 265 e 27.6.2019 n. 210);
interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, di cui alle lett. c) e d) dell’art. 3 del DPR 380/2001, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.
Data di inizio degli interventi per le spese sostenute nel 2021
Per beneficiare dell’agevolazione per le spese sostenute nell’anno 2021 per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui si è detto, quindi, devono essere iniziati dall’1.1.2020.
Data di inizio degli interventi per le spese sostenute nel 2020
Per beneficiare dell’agevolazione per le spese sostenute nell’anno 2020, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio devono essere iniziati dall’1.1.2019.
Data di inizio degli interventi per le spese sostenute nel 2019
Per le spese sostenute nell’anno 2019, invece, gli interventi di recupero devono essere iniziati dall’1.1.2018.
Data di inizio degli interventi per le spese sostenute nel 2018
Per beneficiare dell’agevolazione per le spese sostenute nell’anno 2018, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio devono essere iniziati dall’1.1.2017.
Data di inizio degli interventi per le spese sostenute nel 2017
Per beneficiare dell’agevolazione per le spese sostenute nell’anno 2017, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio devono essere iniziati dall’1.1.2016.
Data di inizio degli interventi per le spese sostenute fino al 31.12.2016
Per le spese sostenute fino al 31.12.2016 per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, l’Agenzia delle Entrate (circ. 29/2013, § 3.3) ha chiarito che il “bonus mobili” può essere fruito dai soggetti che beneficiano della detrazione del 50% prevista per gli interventi di recupero edilizio. In altre parole, quindi, potevano beneficiare del “bonus mobili” coloro che avevano sostenuto le spese di recupero dal 26.6.2012 al 31.12.2016 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 29/2013, § 3.3, 21.5.2014 n. 11, § 5.6 e guida Agenzia Entrate gennaio 2017). Conseguentemente, erano esclusi dalla detrazione coloro che avevano sostenuto le spese di recupero edilizio anteriormente al 26.6.2012 (e che quindi hanno fruito dell’agevolazione con l’aliquota del 36%).
Sempre per le spese sostenute fino al 31.12.2016, per fruire del c.d. “bonus mobili” la data di inizio lavori doveva essere anteriore a quella in cui erano state sostenute le spese per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 18.9.2013 n. 29, guida Agenzia delle Entrate marzo 2016 e circ. 23.4.2010 n. 21, § 2.1).
Unità immobiliari agevolate
L’art. 16 co. 2 del DL 63/2013 non prevede la limitazione agli interventi edilizi effettuati su “singole unità immobiliari residenziali” (circ. 29/2013, § 3.2). Ne consegue che è possibile beneficiare del “bonus mobili” per gli interventi edilizi eseguiti:
su singole unità immobiliari residenziali;
su parti comuni di edifici di cui all’art. 1117 c.c. (ad esempio, guardiole, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi).
Interventi sulle parti comuni condominiali
L’effettuazione degli interventi sulle parti comuni condominiali (circ. 29/2013, § 3.2):
consente di beneficiare del “bonus mobili” in relazione ai mobili e agli elettrodomestici destinati alle parti comuni;
non consente invece ai singoli condomini, che fruiscono pro quota della relativa detrazione, di acquistare mobili ed elettrodomestici da destinare all’arredo della propria unità immobiliare fruendo della nuova detrazione.
Modalità di pagamento
Per beneficiare del “bonus mobili” le spese di acquisto dei mobili ed elettrodomestici possono essere pagate mediante:
bonifico bancario o postale (effettuato dallo stesso soggetto che beneficia della detrazione per gli interventi di recupero edilizio);
carte di credito o carte di debito (es. bancomat) (circ. Agenzia delle Entrate 29/2013, § 3.5). In questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso.
Se il pagamento è disposto mediante bonifico bancario o postale, non è necessario utilizzare il bonifico appositamente predisposto da banche o Poste S.p.A. (bonifico agevolato soggetto a ritenuta) (circ. Agenzia delle Entrate 31.3.2016 n. 7). Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento (circ. 29/2013, § 3.6).
Documenti da conservare
La detrazione IRPEF spetta nella misura del 50% delle “ulteriori spese documentate” per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici. Seppur non sia specificatamente previsto dalla norma, anche l’acquisto di mobili o elettrodomestici dovrebbe essere documentato da una fattura intestata allo stesso soggetto che fruisce della detrazione per gli interventi di recupero edilizio. A tal proposito l’Agenzia delle Entrate (circ. 29/2013, § 3.6) ha precisato che è necessario conservare:
la documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente);
le fatture di acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.
Limite massimo di spesa
La detrazione nella misura del 50% è calcolata su un importo massimo di spesa pari a:
10.000,00 euro fino al 31.12.2020,
16.000,00 euro dall’1.1.2021 (importo elevato dall’art. 1 co. 58 lett. b) della L. 30.12.2020 n. 178),
indipendentemente dall’ammontare delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Il limite è riferito alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell’edificio oggetto dei lavori edilizi, prescindendo dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa (circ. Agenzia Entrate 29/2013). Il “bonus mobili” può quindi “moltiplicarsi” in caso di acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati all’arredo di più unità immobiliari oggetto dei suddetti interventi di recupero edilizio. Per gli interventi edilizi iniziati nel 2018 e proseguiti nel 2019, il limite massimo di 10.000 euro è considerato al netto delle spese sostenute per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici nell’anno 2018 per le quali si è fruito della detrazione.
Nel marzo 2019 sono iniziati i lavori di ristrutturazione di un’abitazione. Dal mese di maggio sino a fine anno 2019 sono stati pagati 6.500 euro per acquistare dei mobili. Nell’anno 2020 è possibile beneficiare della detrazione IRPEF del 50% su ulteriori 3.500 euro sempre per acquistare mobili ed elettrodomestici. Le spese sostenute per i mobili ed elettrodomestici sono computate indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono della detrazione IRPEF.
Ripartizione della detrazione
La detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo e spetta fino a concorrenza dell’IRPEF lorda.
Trasferimento della detrazione
In caso di decesso del contribuente la detrazione per i mobili/elettrodomestici, non utilizzata in tutto o in parte, non si trasferisce agli eredi per i rimanenti periodi di imposta (circ. Agenzia Entrate 24.4.2015 n. 17, § 4.6).
Indicazioni in dichiarazione
Per beneficiare del “bonus mobili” non sono previste istanze da presentare, né comunicazioni preventive da effettuare. Come per le altre detrazioni fiscali, il c.d. “bonus mobili” si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o REDDITI PF).
Comunicazione all’ENEA
Per gli acquisti di grandi elettrodomestici dai quali deriva un risparmio energetico deve essere trasmessa telematicamente all’ENEA un’apposita comunicazione (art. 16 co. 2-bis del DL 63/2013. Si veda “Recupero edilizio/Comunicazione all’ENEA).
L’art. 65 del DL 18/2020 conv. ha introdotto un credito d’imposta sui canoni di locazione di botteghe e negozi al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da Coronavirus.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare dell’agevolazione i locatari esercenti attività d’impresa che siano (FAQ MEF):
titolari di un’attività economica di vendita di beni e servizi al pubblico oggetto di sospensione, in quanto non rientrante tra quelle identificate come essenziali;
intestatari di un contratto di locazione di immobile rientrante nella categoria catastale C/1.
L’agevolazione spetta anche qualora la struttura contrattuale con cui viene concesso l’immobile presenti la medesima funzione economica del contratto di locazione “tipico”, come nel caso di un contratto di concessione (cfr. risposta interpello Agenzia delle Entrate 318/2020). Nel caso in cui l’immobile condotto in locazione sia destinato solo in parte ad attività sospesa, il credito d’imposta può essere applicato sull’intero canone se l’attività sospesa configura attività “prevalente rispetto alle altre esercitate dalla stessa impresa” (nel caso di specie, nella risposta 468/2020, l’Agenzia ritiene tale requisito soddisfatto, in quanto l’attività sospesa aveva generato, nel periodo di imposta 2019, ricavi superiori al 50% dei ricavi complessivi).
Esclusioni
Il credito d’imposta in esame non riguarda:
le attività non soggette agli obblighi di chiusura, identificate come essenziali dagli Allegati 1 e 2 del DPCM 11.3.2020 (quali farmacie, parafarmacie, supermercati, ecc.);
i soggetti che detengono l’immobile a titolo di proprietà;
gli esercenti arti e professioni.
Ambito oggettivo
Il credito d’imposta si applica al canone di locazione:
relativo al mese di marzo 2020;
di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
Canone di locazione relativo al mese di marzo 2020
La norma agevolativa si riferisce testualmente al canone di locazione “relativo al mese di marzo”. La circ. Agenzia delle Entrate 3.4.2020 n. 8 (risposta 3.1) ha chiarito che l’agevolazione spetta sul canone di locazione pagato. Le spese condominiali concorrono all’importo su cui calcolare il credito d’imposta qualora siano state pattuite come voce unitaria con il canone di locazione e tale circostanza risulti dal contratto (circ. Agenzia delle Entrate 6.5.2020 n. 11, § 3).
Immobili di categoria catastale C/1
La norma fa riferimento alla categoria catastale C/1, vale a dire a negozi e botteghe, chiusi per effetto del DPCM 11.3.2020. Sono quindi esclusi i contratti di locazione di immobili rientranti nelle altre categorie catastali anche se aventi destinazione commerciale, come ad esempio la categoria D/8 (circ. Agenzia delle Entrate 3.4.2020 n. 8, risposta 3.2). Tuttavia, nel caso in cui il contratto di locazione comprenda sia il negozio (C/1) che la pertinenza (C/3), il credito d’imposta spetta sull’intero canone, in quanto la pertinenza rappresenta un accessorio rispetto al bene principale, purché tale pertinenza sia utilizzata per lo svolgimento dell’attività (circ. Agenzia delle Entrate 6.5.2020 n. 11, § 3)
Affitto di ramo d’azienda – Esclusione
La misura in esame si applica ai contratti di locazione di negozi e botteghe, rimanendo esclusi i contratti aventi ad oggetto, oltre alla mera disponibilità dell’immobile, anche altri beni e servizi, quali i contratti di affitto di ramo d’azienda o altre forme contrattuali che regolino i rapporti tra locatario e proprietario per gli immobili ad uso commerciali (FAQ MEF).
Determinazione dell’agevolazione
Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 di botteghe e negozi.
Modalità di utilizzo dell’agevolazione
Il credito d’imposta è utilizzabile dal 25.3.2020 (art. 68 co. 2 del DL 18/2020 e ris. Agenzia delle Entrate 20.3.2020 n. 13):
esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 (codice tributo “6914”);
tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
In alternativa all’utilizzo diretto, il credito d’imposta può essere ceduto ad altri soggetti (art. 122 del DL 34/2020).
Comunicazione della cessione del credito d’imposta
La comunicazione dell’avvenuta cessione dei crediti d’imposta è effettuata (provv. Agenzia delle Entrate 1.7.2020 n. 250739 e provv. 14.12.2020 n. 378222; cfr. anche risposta interpello Agenzia delle Entrate 594/2020):
dal 13.7.2020 al 31.12.2021;
direttamente dai soggetti cedenti che hanno maturato i crediti stessi o da un intermediario;
utilizzando esclusivamente le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.
I cessionari utilizzano il credito d’imposta con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal cedente. Dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione, previa accettazione comunicata dallo stesso cessionario attraverso la suddetta funzionalità dell’Agenzia, i cessionari possono quindi utilizzare il credito in compensazione tramite F24 (codice tributo “6930”).
Irrilevanza fiscale dell’agevolazione
Il credito d’imposta (art. 65 co. 2-bis del DL 18/2020 convertito):
non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP;
non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109 co. 5 del TUIR.
Divieto di cumulo
Il credito d’imposta per la locazione di botteghe e negozi non è cumulabile, in relazione alle medesime spese sostenute, con il credito d’imposta per la locazione di immobili ad uso abitativo di cui all’art. 28 del DL 34/2020 (v. “Bonus locazione immobili Coronavirus”).