Le dichiarazione dei redditi sono redatte, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento emesso dall’Amministrazione finanziaria.
In particolare, il Modello UNICO costituiva il modello unificato tramite il quale era possibile presentare più dichiarazioni fiscali.
I contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, tenuti a presentare nel 2016 sia la dichiarazione dei redditi sia la dichiarazione IVA, relative al periodo d’imposta 2015, potevano presentare la dichiarazione in forma unificata. A decorrere dal periodo d’imposta 2016, invece, la presentazione della dichiarazione annuale IVA in via autonoma è diventata un obbligo generalizzato (cfr. artt. 3 co. 1 e 8 co. 1 del DPR 22.7.98 n. 322). Pertanto, a partire dal 2017, con riferimento al periodo d’imposta precedente:
Per effetto dell’abbandono del sistema di dichiarazione unificata IVA-Redditi, quindi, il modello di dichiarazione ha assunto la denominazione di “modello REDDITI”.
A seconda della tipologia di contribuente tenuto ad utilizzare il modello di dichiarazione occorre adottare:
Nelle voci correlate, sono riportate le disposizioni comuni a tutti i contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi.
Per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (con determinate caratteristiche) finalizzati all’arredo “dell’immobile oggetto di ristrutturazione” spetta una detrazione IRPEF del 50% (art. 16 co. 2 del DL 63/2013).
Il c.d. “bonus mobili” riguarda le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2021 (art. 1 co. 58 lett. b) n. 2 della L. 30.12.2020 n. 178).
Sono interessati all’agevolazione soltanto i soggetti che possono beneficiare della detrazione IRPEF per le spese sostenute per interventi di recupero edilizio, di cui all’art. 16-bis del TUIR (circ. Agenzia Entrate 18.9.2013 n. 29, § 3.1).
Quindi, possono beneficiare del c.d. “bonus mobili”:
Beneficiano dell’agevolazione le spese documentate e sostenute per l’acquisto di:
I mobili e gli elettrodomestici acquistati devono essere finalizzati all’arredamento dell’unità immobiliare residenziale oggetto di interventi di ristrutturazione.
Non possono ottenere l’agevolazione, quindi, coloro che:
L’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici, inoltre, è agevolabile anche se detti beni sono destinati all’arredo di un ambiente diverso da quelli oggetto di interventi edilizi (es. il rifacimento del bagno consente di detrarre l’acquisto di un nuovo frigorifero).
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate, infatti, il collegamento tra acquisto di mobili e elettrodomestici e arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione deve sussistere tenendo conto dell’immobile nel suo complesso e non del singolo ambiente dell’immobile stesso (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 29/2013, § 3.4).
| Mobili ed elettrodomestici agevolati* | |
| Mobili nuovi | Elettrodomestici nuovi |
| Vi rientrano, ad esempio: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi, apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Sono esclusi gli acquisti di porte, pavimentazioni (ad esempio, il parquet), tende e tendaggi ed altri complementi di arredo. | Vi rientrano: – i grandi elettrodomestici di classe A+ o superiore per i quali è obbligatoria l’etichetta energetica; – i forni di classe A o superiore per i quali è obbligatoria l’etichetta energetica; – i grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica solo se per la tipologia non è ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica. Vi rientrano, ad esempio: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, forni a microonde, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento. Sono esclusi gli apparecchi televisivi ed i computer. |
| Tra le spese da portare in detrazione si possono includere quelle di trasporto e di montaggio dei beni acquistati. |
*Cfr. Guida Agenzia delle Entrate aggiornata a gennaio 2018 e circ. 29/2013 (§ 3.4).
L’Amministrazione finanziaria (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 29/2013, § 3.2 e 13.6.2016 n. 27, § 5.1) ha chiarito che il c.d. “bonus mobili” è collegato ai seguenti interventi edilizi:
Per beneficiare dell’agevolazione per le spese sostenute nell’anno 2021 per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui si è detto, quindi, devono essere iniziati dall’1.1.2020.
Per beneficiare dell’agevolazione per le spese sostenute nell’anno 2020, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio devono essere iniziati dall’1.1.2019.
Per le spese sostenute nell’anno 2019, invece, gli interventi di recupero devono essere iniziati dall’1.1.2018.
Per beneficiare dell’agevolazione per le spese sostenute nell’anno 2018, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio devono essere iniziati dall’1.1.2017.
Per beneficiare dell’agevolazione per le spese sostenute nell’anno 2017, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio devono essere iniziati dall’1.1.2016.
Per le spese sostenute fino al 31.12.2016 per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, l’Agenzia delle Entrate (circ. 29/2013, § 3.3) ha chiarito che il “bonus mobili” può essere fruito dai soggetti che beneficiano della detrazione del 50% prevista per gli interventi di recupero edilizio. In altre parole, quindi, potevano beneficiare del “bonus mobili” coloro che avevano sostenuto le spese di recupero dal 26.6.2012 al 31.12.2016 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 29/2013, § 3.3, 21.5.2014 n. 11, § 5.6 e guida Agenzia Entrate gennaio 2017). Conseguentemente, erano esclusi dalla detrazione coloro che avevano sostenuto le spese di recupero edilizio anteriormente al 26.6.2012 (e che quindi hanno fruito dell’agevolazione con l’aliquota del 36%).
Sempre per le spese sostenute fino al 31.12.2016, per fruire del c.d. “bonus mobili” la data di inizio lavori doveva essere anteriore a quella in cui erano state sostenute le spese per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 18.9.2013 n. 29, guida Agenzia delle Entrate marzo 2016 e circ. 23.4.2010 n. 21, § 2.1).
L’art. 16 co. 2 del DL 63/2013 non prevede la limitazione agli interventi edilizi effettuati su “singole unità immobiliari residenziali” (circ. 29/2013, § 3.2).
Ne consegue che è possibile beneficiare del “bonus mobili” per gli interventi edilizi eseguiti:
L’effettuazione degli interventi sulle parti comuni condominiali (circ. 29/2013, § 3.2):
Per beneficiare del “bonus mobili” le spese di acquisto dei mobili ed elettrodomestici possono essere pagate mediante:
Se il pagamento è disposto mediante bonifico bancario o postale, non è necessario utilizzare il bonifico appositamente predisposto da banche o Poste S.p.A. (bonifico agevolato soggetto a ritenuta) (circ. Agenzia delle Entrate 31.3.2016 n. 7). Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento (circ. 29/2013, § 3.6).
La detrazione IRPEF spetta nella misura del 50% delle “ulteriori spese documentate” per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici.
Seppur non sia specificatamente previsto dalla norma, anche l’acquisto di mobili o elettrodomestici dovrebbe essere documentato da una fattura intestata allo stesso soggetto che fruisce della detrazione per gli interventi di recupero edilizio.
A tal proposito l’Agenzia delle Entrate (circ. 29/2013, § 3.6) ha precisato che è necessario conservare:
La detrazione nella misura del 50% è calcolata su un importo massimo di spesa pari a:
indipendentemente dall’ammontare delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Il limite è riferito alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell’edificio oggetto dei lavori edilizi, prescindendo dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa (circ. Agenzia Entrate 29/2013).
Il “bonus mobili” può quindi “moltiplicarsi” in caso di acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati all’arredo di più unità immobiliari oggetto dei suddetti interventi di recupero edilizio.
Per gli interventi edilizi iniziati nel 2018 e proseguiti nel 2019, il limite massimo di 10.000 euro è considerato al netto delle spese sostenute per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici nell’anno 2018 per le quali si è fruito della detrazione.
Nel marzo 2019 sono iniziati i lavori di ristrutturazione di un’abitazione. Dal mese di maggio sino a fine anno 2019 sono stati pagati 6.500 euro per acquistare dei mobili. Nell’anno 2020 è possibile beneficiare della detrazione IRPEF del 50% su ulteriori 3.500 euro sempre per acquistare mobili ed elettrodomestici.
Le spese sostenute per i mobili ed elettrodomestici sono computate indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono della detrazione IRPEF.
La detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo e spetta fino a concorrenza dell’IRPEF lorda.
In caso di decesso del contribuente la detrazione per i mobili/elettrodomestici, non utilizzata in tutto o in parte, non si trasferisce agli eredi per i rimanenti periodi di imposta (circ. Agenzia Entrate 24.4.2015 n. 17, § 4.6).
Per beneficiare del “bonus mobili” non sono previste istanze da presentare, né comunicazioni preventive da effettuare.
Come per le altre detrazioni fiscali, il c.d. “bonus mobili” si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o REDDITI PF).
Per gli acquisti di grandi elettrodomestici dai quali deriva un risparmio energetico deve essere trasmessa telematicamente all’ENEA un’apposita comunicazione (art. 16 co. 2-bis del DL 63/2013. Si veda “Recupero edilizio/Comunicazione all’ENEA).
L’art. 65 del DL 18/2020 conv. ha introdotto un credito d’imposta sui canoni di locazione di botteghe e negozi al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da Coronavirus.
Possono beneficiare dell’agevolazione i locatari esercenti attività d’impresa che siano (FAQ MEF):
L’agevolazione spetta anche qualora la struttura contrattuale con cui viene concesso l’immobile presenti la medesima funzione economica del contratto di locazione “tipico”, come nel caso di un contratto di concessione (cfr. risposta interpello Agenzia delle Entrate 318/2020).
Nel caso in cui l’immobile condotto in locazione sia destinato solo in parte ad attività sospesa, il credito d’imposta può essere applicato sull’intero canone se l’attività sospesa configura attività “prevalente rispetto alle altre esercitate dalla stessa impresa” (nel caso di specie, nella risposta 468/2020, l’Agenzia ritiene tale requisito soddisfatto, in quanto l’attività sospesa aveva generato, nel periodo di imposta 2019, ricavi superiori al 50% dei ricavi complessivi).
Il credito d’imposta in esame non riguarda:
Il credito d’imposta si applica al canone di locazione:
La norma agevolativa si riferisce testualmente al canone di locazione “relativo al mese di marzo”.
La circ. Agenzia delle Entrate 3.4.2020 n. 8 (risposta 3.1) ha chiarito che l’agevolazione spetta sul canone di locazione pagato.
Le spese condominiali concorrono all’importo su cui calcolare il credito d’imposta qualora siano state pattuite come voce unitaria con il canone di locazione e tale circostanza risulti dal contratto (circ. Agenzia delle Entrate 6.5.2020 n. 11, § 3).
La norma fa riferimento alla categoria catastale C/1, vale a dire a negozi e botteghe, chiusi per effetto del DPCM 11.3.2020.
Sono quindi esclusi i contratti di locazione di immobili rientranti nelle altre categorie catastali anche se aventi destinazione commerciale, come ad esempio la categoria D/8 (circ. Agenzia delle Entrate 3.4.2020 n. 8, risposta 3.2).
Tuttavia, nel caso in cui il contratto di locazione comprenda sia il negozio (C/1) che la pertinenza (C/3), il credito d’imposta spetta sull’intero canone, in quanto la pertinenza rappresenta un accessorio rispetto al bene principale, purché tale pertinenza sia utilizzata per lo svolgimento dell’attività (circ. Agenzia delle Entrate 6.5.2020 n. 11, § 3)
La misura in esame si applica ai contratti di locazione di negozi e botteghe, rimanendo esclusi i contratti aventi ad oggetto, oltre alla mera disponibilità dell’immobile, anche altri beni e servizi, quali i contratti di affitto di ramo d’azienda o altre forme contrattuali che regolino i rapporti tra locatario e proprietario per gli immobili ad uso commerciali (FAQ MEF).
Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 di botteghe e negozi.
Il credito d’imposta è utilizzabile dal 25.3.2020 (art. 68 co. 2 del DL 18/2020 e ris. Agenzia delle Entrate 20.3.2020 n. 13):
In alternativa all’utilizzo diretto, il credito d’imposta può essere ceduto ad altri soggetti (art. 122 del DL 34/2020).
La comunicazione dell’avvenuta cessione dei crediti d’imposta è effettuata (provv. Agenzia delle Entrate 1.7.2020 n. 250739 e provv. 14.12.2020 n. 378222; cfr. anche risposta interpello Agenzia delle Entrate 594/2020):
I cessionari utilizzano il credito d’imposta con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal cedente.
Dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione, previa accettazione comunicata dallo stesso cessionario attraverso la suddetta funzionalità dell’Agenzia, i cessionari possono quindi utilizzare il credito in compensazione tramite F24 (codice tributo “6930”).
Il credito d’imposta (art. 65 co. 2-bis del DL 18/2020 convertito):
Il credito d’imposta per la locazione di botteghe e negozi non è cumulabile, in relazione alle medesime spese sostenute, con il credito d’imposta per la locazione di immobili ad uso abitativo di cui all’art. 28 del DL 34/2020 (v. “Bonus locazione immobili Coronavirus”).
(Versione aggiornata al 26.1.2021)
Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica, l’art. 25 del DL 34/2020 convertito prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto proporzionato alle perdite di fatturato/compensi subiti nel mese di aprile 2020.
L’art. 1 del DL 137/2020 ha previsto un nuovo contributo a fondo perduto, basato sul precedente ex art. 25 del DL 34/2020. Si veda “Contributi per i settori economici con nuove restrizioni (DL Ristori)”.
Il contributo è riconosciuto a favore “dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA”. La norma appare tecnicamente imprecisa e potrebbe leggersi nel senso che il contributo spetta ai titolari di:
Possono beneficiare dell’agevolazione anche (circ. Agenzia Entrate 15/2020, § 1):
Con riferimento alle STP, posto che il bonus si applica anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo, si ritiene che la qualifica reddituale dovrebbe risultare irrilevante ai fini dell’accesso al contributo.
Il contributo a fondo perduto non spetta:
Sono quindi esclusi dall’agevolazione sia i liberi professionisti titolari iscritti alla Gestione separata INPS che i professionisti iscritti alle Casse private (es. avvocati, commercialisti, architetti, ecc.).
Secondo la circ. Agenzia delle Entrate 22/2020 (risposta 2.10), nel caso in cui gli studi associati siano composti da professionisti iscritti a Casse private, dal momento che gli Studi non avrebbero autonomia giuridica rispetto ai singoli associati, sarebbero esclusi dal contributo.
Ove sia stato percepito il contributo, tali soggetti dovranno restituire tempestivamente il contributo e i relativi interessi, senza applicazione di sanzioni (circ. Agenzia delle Entrate 25/2020, § 1.2.2, e risposta interpello Agenzia delle Entrate 377/2020).
Il contributo inoltre non spetta se il richiedente ha una partita IVA con data di inizio attività antecedente all’1.5.2020 (provv. Agenzia delle Entrate 230439/2020).
Non è consentito fruire del contributo nelle ipotesi in cui la fase di liquidazione sia stata già avviata al 31.1.2020, data di dichiarazione dello stato di emergenza (circ. Agenzia delle Entrate 22/2020, § 2.1).
Sono comunque escluse le imprese in difficoltà al 31.12.2019 (secondo la nozione comunitaria) per effetto del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato (circ. Agenzia delle Entrate 15/2020, § 7, e circ. 22/2020, § 2.8).
Il contributo spetta ai soggetti sopra richiamati a condizione che:
Per i titolari di reddito d’impresa rilevano i ricavi di cui all’art. 85 co. 1 lett. a) e b) del TUIR e per i titolari di reddito di lavoro autonomo i compensi di cui all’art. 54 co. 1 del TUIR.
La soglia dei ricavi va determinata, per ciascuna tipologia di soggetto, tenendo conto delle proprie regole di determinazione (circ. Agenzia Entrate 15/2020, § 2).
Per determinare i ricavi/compensi relativi al 2019 occorre considerare i valori riportati nel modello REDDITI 2020.
L’Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che (cfr. istruzioni alla compilazione dell’istanza):
Se il soggetto svolge più attività, il limite dei 5 milioni di euro riguarda la somma dei ricavi/compensi riferiti a tutte le attività.
Gli enti non commerciali devono considerare solo i ricavi con rilevanza IRES (circ. Agenzia delle Entrate 22/2020, risposta 2.5).
Per la determinazione dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile 2020 e aprile 2019 occorre far riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni e di prestazione dei servizi.
Valgono, in particolare, le seguenti indicazioni (cfr. istruzioni alla compilazione del modello di istanza per la richiesta del contributo, circ. Agenzia delle Entrate 15/2020, § 2, e circ. Agenzia delle Entrate 22/2020, § 4):
Il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo del fatturato/corrispettivi per:
L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra
La seguente tabella sintetizza i parametri per il calcolo dell’agevolazione.
| % sulla differenza di fatturato/corrispettivi aprile 2019-2020 | Ricavi/compensi 2019 |
| 20% | Non superiori a 400.000 euro |
| 15% | Superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro |
| 10% | Superiori a 1 milione e fino a 5 milioni |
Si consideri il seguente caso.
| Ricavi 2019 | 600.000 |
| Fatturato aprile 2020 | 0 |
| Fatturato aprile 2019 | 50.000 |
| Differenza fatturato | 50.000 |
| Contributo a fondo perduto | 7.500 (15% di 50.000) |
L’ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti che soddisfano i suddetti requisiti, per un importo non inferiore a:
Per i soggetti che hanno iniziato l’attività dall’1.1.2019 al 30.4.2019 , il contributo è così determinato:
Si supponga che l’attività sia iniziata l’1.3.2019 con ricavi complessivi a fine anno pari a 850.000 euro.
Ai fini dell’individuazione della percentuale di contributo i ricavi non devono essere ragguagliati ad anno.
| Ricavi 2019 | 850.000 |
| Fatturato aprile 2020 | 0 |
| Fatturato aprile 2019 | 85.000 |
| Differenza fatturato | 85.000 |
| Contributo a fondo perduto | 12.750 (15% di 85.000) |
Nel caso in cui l’attività sia invece iniziata successivamente al mese di aprile 2019 (ad esempio, l’1.5.2019), non potendosi parametrare la riduzione di fatturato aprile su aprile, la differenza sarebbe pari a zero. Ai soggetti in questione spetta quindi solo il contributo minimo
Il contributo a fondo perduto è un contributo in conto esercizio. Per espressa previsione normativa, il contributo:
Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati devono presentare, anche tramite intermediari abilitati, un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, con l’indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti (provv. Agenzia delle Entrate 10.6.2020 n. 230439).
L’istanza deve essere presentata:
L’art. 60 co. 7-sexies del DL 104/2020 convertito ha previsto la riapertura delle istanze per accedere al contributo a fondo perduto ex art. 25 del DL 34/2020 per i soggetti che:
Tali soggetti possono presentare la domanda per il contributo all’Agenzia delle Entrate (provv. Agenzia delle Entrate 5.2.2021 n. 36282):
L’ammontare del contributo a fondo perduto che verrà accreditato direttamente sul conto corrente dipenderà dal rapporto tra il limite complessivo di spesa stabilito dalla norma e l’ammontare complessivo dei contributi relativi alle istanze accolte.
Sulla base delle informazioni contenute nell’istanza, il contributo a fondo perduto è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato (o cointestato) al codice fiscale del soggetto richiedente.
Il contributo a fondo perduto è erogato nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato (Comunicazione 1863/2020).