Archivio per Categoria News

Dichiarazione dei redditi

Le dichiarazione dei redditi sono redatte, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati con provvedimento emesso dall’Amministrazione finanziaria.
In particolare, il Modello UNICO costituiva il modello unificato tramite il quale era possibile presentare più dichiarazioni fiscali.

Dichiarazione separata IVA-REDDITI

I contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, tenuti a presentare nel 2016 sia la dichiarazione dei redditi sia la dichiarazione IVA, relative al periodo d’imposta 2015, potevano presentare la dichiarazione in forma unificata. A decorrere dal periodo d’imposta 2016, invece, la presentazione della dichiarazione annuale IVA in via autonoma è diventata un obbligo generalizzato (cfr. artt. 3 co. 1 e 8 co. 1 del DPR 22.7.98 n. 322). Pertanto, a partire dal 2017, con riferimento al periodo d’imposta precedente:

  • è obbligatorio presentare la dichiarazione annuale IVA in forma autonoma (a decorrere dal periodo d’imposta 2017, tra il 1° febbraio e il 30 aprile dell’anno successivo);
  • non è più possibile presentare la dichiarazione annuale IVA in forma unificata con la dichiarazione dei redditi;
  • è abolito l’obbligo di presentare la comunicazione annuale dati IVA.

Modello REDDITI

Per effetto dell’abbandono del sistema di dichiarazione unificata IVA-Redditi, quindi, il modello di dichiarazione ha assunto la denominazione di “modello REDDITI”.
A seconda della tipologia di contribuente tenuto ad utilizzare il modello di dichiarazione occorre adottare:

  • il modello REDDITI Persone Fisiche (fino al periodo d’imposta 2015, UNICO PF);
  • il modello REDDITI Società di Capitali, enti commerciali ed equiparati (fino al periodo d’imposta 2015, UNICO SC);
  • il modello REDDITI Società di Persone ed equiparate (fino al periodo d’imposta 2015, UNICO SP);
  • il modello REDDITI Enti Non Commerciali ed equiparati (fino al periodo d’imposta 2015, UNICO ENC).

Nelle voci correlate, sono riportate le disposizioni comuni a tutti i contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Bonus mobili


Per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (con determinate caratteristiche) finalizzati all’arredo “dell’immobile oggetto di ristrutturazione” spetta una detrazione IRPEF del 50% (art. 16 co. 2 del DL 63/2013).
Il c.d. “bonus mobili” riguarda le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2021 (art. 1 co. 58 lett. b) n. 2 della L. 30.12.2020 n. 178).

Soggetti beneficiari

Sono interessati all’agevolazione soltanto i soggetti che possono beneficiare della detrazione IRPEF per le spese sostenute per interventi di recupero edilizio, di cui all’art. 16-bis del TUIR (circ. Agenzia Entrate 18.9.2013 n. 29, § 3.1).
Quindi, possono beneficiare del c.d. “bonus mobili”:

  • i soggetti IRPEF residenti e non residenti in Italia;
  • i soci di cooperative a proprietà divisa, assegnatari di alloggi, anche se non ancora titolari di mutuo individuale;
  • i soci di cooperative a proprietà indivisa.

Beni agevolati

Beneficiano dell’agevolazione le spese documentate e sostenute per l’acquisto di:

  • mobili nuovi;
  • grandi elettrodomestici nuovi di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica.

I mobili e gli elettrodomestici acquistati devono essere finalizzati all’arredamento dell’unità immobiliare residenziale oggetto di interventi di ristrutturazione.
Non possono ottenere l’agevolazione, quindi, coloro che:

  • rinnovano solo l’arredamento senza aver eseguito interventi di recupero;
  • acquistano mobili/elettrodomestici per arredare un’abitazione di nuova costruzione.

L’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici, inoltre, è agevolabile anche se detti beni sono destinati all’arredo di un ambiente diverso da quelli oggetto di interventi edilizi (es. il rifacimento del bagno consente di detrarre l’acquisto di un nuovo frigorifero).
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate, infatti, il collegamento tra acquisto di mobili e elettrodomestici e arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione deve sussistere tenendo conto dell’immobile nel suo complesso e non del singolo ambiente dell’immobile stesso (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 29/2013, § 3.4).

Mobili ed elettrodomestici agevolati*
Mobili nuoviElettrodomestici nuovi
Vi rientrano, ad esempio: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, materassi, apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

Sono esclusi gli acquisti di porte, pavimentazioni (ad esempio, il parquet), tende e tendaggi ed altri complementi di arredo.
Vi rientrano:
– i grandi elettrodomestici di classe A+ o superiore per i quali è obbligatoria l’etichetta energetica;
– i forni di classe A o superiore per i quali è obbligatoria l’etichetta energetica;
– i grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica solo se per la tipologia non è ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica.

Vi rientrano, ad esempio: frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, forni a microonde, piastre riscaldanti elettriche, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento.

Sono esclusi gli apparecchi televisivi ed i computer.
Tra le spese da portare in detrazione si possono includere quelle di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.

*Cfr. Guida Agenzia delle Entrate aggiornata a gennaio 2018 e circ. 29/2013 (§ 3.4).

Interventi edilizi

L’Amministrazione finanziaria (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 29/2013, § 3.2 e 13.6.2016 n. 27, § 5.1) ha chiarito che il c.d. “bonus mobili” è collegato ai seguenti interventi edilizi:

  • manutenzione ordinaria, di cui alla lett. a) dell’art. 3 del DPR 380/2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale (es. guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, ecc.);
  • manutenzione straordinaria, di cui alla lett. b) dell’art. 3 del DPR 380/2001, effettuati su singole unità immobiliari residenziali e sulle parti comuni di edificio residenziale;
  • restauro e risanamento conservativo, di cui alla lett. c) dell’art. 3 del DPR 380/2001, effettuati su singole unità immobiliari residenziali e sulle parti comuni di edificio residenziale;
  • ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d) dell’art. 3 del DPR 380/2001, effettuati su singole unità immobiliari residenziali e sulle parti comuni di edificio residenziale (vi rientrano quelli di demolizione e successiva ricostruzione con una volumetria inferiore rispetto a quella preesistente. Cfr. risposta interpello Agenzia delle Entrate 18.7.2019 n. 265 e 27.6.2019 n. 210);
  • interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, di cui alle lett. c) e d) dell’art. 3 del DPR 380/2001, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.

Data di inizio degli interventi per le spese sostenute nel 2021

Per beneficiare dell’agevolazione per le spese sostenute nell’anno 2021 per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui si è detto, quindi, devono essere iniziati dall’1.1.2020.

Data di inizio degli interventi per le spese sostenute nel 2020

Per beneficiare dell’agevolazione per le spese sostenute nell’anno 2020, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio devono essere iniziati dall’1.1.2019.

Data di inizio degli interventi per le spese sostenute nel 2019

Per le spese sostenute nell’anno 2019, invece, gli interventi di recupero devono essere iniziati dall’1.1.2018.

Data di inizio degli interventi per le spese sostenute nel 2018

Per beneficiare dell’agevolazione per le spese sostenute nell’anno 2018, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio devono essere iniziati dall’1.1.2017.

Data di inizio degli interventi per le spese sostenute nel 2017

Per beneficiare dell’agevolazione per le spese sostenute nell’anno 2017, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio devono essere iniziati dall’1.1.2016.

Data di inizio degli interventi per le spese sostenute fino al 31.12.2016

Per le spese sostenute fino al 31.12.2016 per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, l’Agenzia delle Entrate (circ. 29/2013, § 3.3) ha chiarito che il “bonus mobili” può essere fruito dai soggetti che beneficiano della detrazione del 50% prevista per gli interventi di recupero edilizio. In altre parole, quindi, potevano beneficiare del “bonus mobili” coloro che avevano sostenuto le spese di recupero dal 26.6.2012 al 31.12.2016 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 29/2013, § 3.3, 21.5.2014 n. 11, § 5.6 e guida Agenzia Entrate gennaio 2017). Conseguentemente, erano esclusi dalla detrazione coloro che avevano sostenuto le spese di recupero edilizio anteriormente al 26.6.2012 (e che quindi hanno fruito dell’agevolazione con l’aliquota del 36%).

Sempre per le spese sostenute fino al 31.12.2016, per fruire del c.d. “bonus mobili” la data di inizio lavori doveva essere anteriore a quella in cui erano state sostenute le spese per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 18.9.2013 n. 29, guida Agenzia delle Entrate marzo 2016 e circ. 23.4.2010 n. 21, § 2.1).

Unità immobiliari agevolate

L’art. 16 co. 2 del DL 63/2013 non prevede la limitazione agli interventi edilizi effettuati su “singole unità immobiliari residenziali” (circ. 29/2013, § 3.2).
Ne consegue che è possibile beneficiare del “bonus mobili” per gli interventi edilizi eseguiti:

  • su singole unità immobiliari residenziali;
  • su parti comuni di edifici di cui all’art. 1117 c.c. (ad esempio, guardiole, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi).

Interventi sulle parti comuni condominiali

L’effettuazione degli interventi sulle parti comuni condominiali (circ. 29/2013, § 3.2):

  • consente di beneficiare del “bonus mobili” in relazione ai mobili e agli elettrodomestici destinati alle parti comuni;
  • non consente invece ai singoli condomini, che fruiscono pro quota della relativa detrazione, di acquistare mobili ed elettrodomestici da destinare all’arredo della propria unità immobiliare fruendo della nuova detrazione.

Modalità di pagamento

Per beneficiare del “bonus mobili” le spese di acquisto dei mobili ed elettrodomestici possono essere pagate mediante:

  • bonifico bancario o postale (effettuato dallo stesso soggetto che beneficia della detrazione per gli interventi di recupero edilizio);
  • carte di credito o carte di debito (es. bancomat) (circ. Agenzia delle Entrate 29/2013, § 3.5). In questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta da parte del titolare, evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione, e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso.

Se il pagamento è disposto mediante bonifico bancario o postale, non è necessario utilizzare il bonifico appositamente predisposto da banche o Poste S.p.A. (bonifico agevolato soggetto a ritenuta) (circ. Agenzia delle Entrate 31.3.2016 n. 7). Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento (circ. 29/2013, § 3.6).

Documenti da conservare

La detrazione IRPEF spetta nella misura del 50% delle “ulteriori spese documentate” per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici.
Seppur non sia specificatamente previsto dalla norma, anche l’acquisto di mobili o elettrodomestici dovrebbe essere documentato da una fattura intestata allo stesso soggetto che fruisce della detrazione per gli interventi di recupero edilizio.
A tal proposito l’Agenzia delle Entrate (circ. 29/2013, § 3.6) ha precisato che è necessario conservare:

  • la documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente);
  • le fatture di acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti.

Limite massimo di spesa

La detrazione nella misura del 50% è calcolata su un importo massimo di spesa pari a:

  • 10.000,00 euro fino al 31.12.2020,
  • 16.000,00 euro dall’1.1.2021 (importo elevato dall’art. 1 co. 58 lett. b) della L. 30.12.2020 n. 178),

indipendentemente dall’ammontare delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Il limite è riferito alla singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune dell’edificio oggetto dei lavori edilizi, prescindendo dal numero dei contribuenti che partecipano alla spesa (circ. Agenzia Entrate 29/2013).
Il “bonus mobili” può quindi “moltiplicarsi” in caso di acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati all’arredo di più unità immobiliari oggetto dei suddetti interventi di recupero edilizio.
Per gli interventi edilizi iniziati nel 2018 e proseguiti nel 2019, il limite massimo di 10.000 euro è considerato al netto delle spese sostenute per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici nell’anno 2018 per le quali si è fruito della detrazione.

Nel marzo 2019 sono iniziati i lavori di ristrutturazione di un’abitazione. Dal mese di maggio sino a fine anno 2019 sono stati pagati 6.500 euro per acquistare dei mobili. Nell’anno 2020 è possibile beneficiare della detrazione IRPEF del 50% su ulteriori 3.500 euro sempre per acquistare mobili ed elettrodomestici.
Le spese sostenute per i mobili ed elettrodomestici sono computate indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono della detrazione IRPEF.

Ripartizione della detrazione

La detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo e spetta fino a concorrenza dell’IRPEF lorda.

Trasferimento della detrazione

In caso di decesso del contribuente la detrazione per i mobili/elettrodomestici, non utilizzata in tutto o in parte, non si trasferisce agli eredi per i rimanenti periodi di imposta (circ. Agenzia Entrate 24.4.2015 n. 17, § 4.6).

Indicazioni in dichiarazione

Per beneficiare del “bonus mobili” non sono previste istanze da presentare, né comunicazioni preventive da effettuare.
Come per le altre detrazioni fiscali, il c.d. “bonus mobili” si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o REDDITI PF).

Comunicazione all’ENEA

Per gli acquisti di grandi elettrodomestici dai quali deriva un risparmio energetico deve essere trasmessa telematicamente all’ENEA un’apposita comunicazione (art. 16 co. 2-bis del DL 63/2013. Si veda “Recupero edilizio/Comunicazione all’ENEA).

Bonus locazione botteghe e negozi

L’art. 65 del DL 18/2020 conv. ha introdotto un credito d’imposta sui canoni di locazione di botteghe e negozi al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da Coronavirus.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell’agevolazione i locatari esercenti attività d’impresa che siano (FAQ MEF):

  • titolari di un’attività economica di vendita di beni e servizi al pubblico oggetto di sospensione, in quanto non rientrante tra quelle identificate come essenziali;
  • intestatari di un contratto di locazione di immobile rientrante nella categoria catastale C/1.

L’agevolazione spetta anche qualora la struttura contrattuale con cui viene concesso l’immobile presenti la medesima funzione economica del contratto di locazione “tipico”, come nel caso di un contratto di concessione (cfr. risposta interpello Agenzia delle Entrate 318/2020).
Nel caso in cui l’immobile condotto in locazione sia destinato solo in parte ad attività sospesa, il credito d’imposta può essere applicato sull’intero canone se l’attività sospesa configura attività “prevalente rispetto alle altre esercitate dalla stessa impresa” (nel caso di specie, nella risposta 468/2020, l’Agenzia ritiene tale requisito soddisfatto, in quanto l’attività sospesa aveva generato, nel periodo di imposta 2019, ricavi superiori al 50% dei ricavi complessivi).

Esclusioni

Il credito d’imposta in esame non riguarda:

  • le attività non soggette agli obblighi di chiusura, identificate come essenziali dagli Allegati 1 e 2 del DPCM 11.3.2020 (quali farmacie, parafarmacie, supermercati, ecc.);
  • i soggetti che detengono l’immobile a titolo di proprietà;
  • gli esercenti arti e professioni.

Ambito oggettivo

Il credito d’imposta si applica al canone di locazione:

  • relativo al mese di marzo 2020;
  • di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Canone di locazione relativo al mese di marzo 2020

La norma agevolativa si riferisce testualmente al canone di locazione “relativo al mese di marzo”.
La circ. Agenzia delle Entrate 3.4.2020 n. 8 (risposta 3.1) ha chiarito che l’agevolazione spetta sul canone di locazione pagato.
Le spese condominiali concorrono all’importo su cui calcolare il credito d’imposta qualora siano state pattuite come voce unitaria con il canone di locazione e tale circostanza risulti dal contratto (circ. Agenzia delle Entrate 6.5.2020 n. 11, § 3).

Immobili di categoria catastale C/1

La norma fa riferimento alla categoria catastale C/1, vale a dire a negozi e botteghe, chiusi per effetto del DPCM 11.3.2020.
Sono quindi esclusi i contratti di locazione di immobili rientranti nelle altre categorie catastali anche se aventi destinazione commerciale, come ad esempio la categoria D/8 (circ. Agenzia delle Entrate 3.4.2020 n. 8, risposta 3.2).
Tuttavia, nel caso in cui il contratto di locazione comprenda sia il negozio (C/1) che la pertinenza (C/3), il credito d’imposta spetta sull’intero canone, in quanto la pertinenza rappresenta un accessorio rispetto al bene principale, purché tale pertinenza sia utilizzata per lo svolgimento dell’attività (circ. Agenzia delle Entrate 6.5.2020 n. 11, § 3)

Affitto di ramo d’azienda – Esclusione

La misura in esame si applica ai contratti di locazione di negozi e botteghe, rimanendo esclusi i contratti aventi ad oggetto, oltre alla mera disponibilità dell’immobile, anche altri beni e servizi, quali i contratti di affitto di ramo d’azienda o altre forme contrattuali che regolino i rapporti tra locatario e proprietario per gli immobili ad uso commerciali (FAQ MEF).

Determinazione dell’agevolazione

Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020 di botteghe e negozi.

Modalità di utilizzo dell’agevolazione

Il credito d’imposta è utilizzabile dal 25.3.2020 (art. 68 co. 2 del DL 18/2020 e ris. Agenzia delle Entrate 20.3.2020 n. 13):

  • esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 (codice tributo “6914”);
  • tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

In alternativa all’utilizzo diretto, il credito d’imposta può essere ceduto ad altri soggetti (art. 122 del DL 34/2020).

Comunicazione della cessione del credito d’imposta

La comunicazione dell’avvenuta cessione dei crediti d’imposta è effettuata (provv. Agenzia delle Entrate 1.7.2020 n. 250739 e provv. 14.12.2020 n. 378222; cfr. anche risposta interpello Agenzia delle Entrate 594/2020):

  • dal 13.7.2020 al 31.12.2021;
  • direttamente dai soggetti cedenti che hanno maturato i crediti stessi o da un intermediario;
  • utilizzando esclusivamente le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

I cessionari utilizzano il credito d’imposta con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal cedente.
Dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione della cessione, previa accettazione comunicata dallo stesso cessionario attraverso la suddetta funzionalità dell’Agenzia, i cessionari possono quindi utilizzare il credito in compensazione tramite F24 (codice tributo “6930”).

Irrilevanza fiscale dell’agevolazione

Il credito d’imposta (art. 65 co. 2-bis del DL 18/2020 convertito):

  • non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109 co. 5 del TUIR.

Divieto di cumulo

Il credito d’imposta per la locazione di botteghe e negozi non è cumulabile, in relazione alle medesime spese sostenute, con il credito d’imposta per la locazione di immobili ad uso abitativo di cui all’art. 28 del DL 34/2020 (v. “Bonus locazione immobili Coronavirus”).

(Versione aggiornata al 26.1.2021)

Contributo a fondo perduto Coronavirus

Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica, l’art. 25 del DL 34/2020 convertito prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto proporzionato alle perdite di fatturato/compensi subiti nel mese di aprile 2020.
L’art. 1 del DL 137/2020 ha previsto un nuovo contributo a fondo perduto, basato sul precedente ex art. 25 del DL 34/2020. Si veda “Contributi per i settori economici con nuove restrizioni (DL Ristori)”.

Soggetti beneficiari

Il contributo è riconosciuto a favore “dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA”. La norma appare tecnicamente imprecisa e potrebbe leggersi nel senso che il contributo spetta ai titolari di:

  • reddito d’impresa;
  • lavoro autonomo;
  • reddito agrario.

Possono beneficiare dell’agevolazione anche (circ. Agenzia Entrate 15/2020, § 1):

  • i contribuenti in regime forfetario;
  • gli enti non commerciali, limitatamente all’attività commerciale esercitata;
  • le società tra professionisti in quanto producono reddito d’impresa, indipendentemente dal fatto che i soci ricadano o meno nelle ipotesi di esclusione.

Con riferimento alle STP, posto che il bonus si applica anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo, si ritiene che la qualifica reddituale dovrebbe risultare irrilevante ai fini dell’accesso al contributo.

Esclusioni

Il contributo a fondo perduto non spetta:

  • ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza telematica all’Agenzia delle Entrate (secondo la circ. Agenzia Entrate 15/2020 si tratta dei soggetti per i quali la relativa partita IVA è stata cessata);
  • agli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR;
  • ai soggetti di cui all’art. 162-bis del TUIR (intermediari finanziari e società di partecipazione);
  • ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli artt. 27 e 38 del DL 18/2020, vale a dire soggetti iscritti alla gestione separata INPS e dei lavoratori dello spettacolo;
  • ai lavoratori dipendenti (possono beneficiare del contributo le persone fisiche che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo e che sono anche lavoratori dipendenti; circ. Agenzia delle Entrate 15/2020);
  • ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai DLgs. 509/94 e 103/96.

Sono quindi esclusi dall’agevolazione sia i liberi professionisti titolari iscritti alla Gestione separata INPS che i professionisti iscritti alle Casse private (es. avvocati, commercialisti, architetti, ecc.).
Secondo la circ. Agenzia delle Entrate 22/2020 (risposta 2.10), nel caso in cui gli studi associati siano composti da professionisti iscritti a Casse private, dal momento che gli Studi non avrebbero autonomia giuridica rispetto ai singoli associati, sarebbero esclusi dal contributo.
Ove sia stato percepito il contributo, tali soggetti dovranno restituire tempestivamente il contributo e i relativi interessi, senza applicazione di sanzioni (circ. Agenzia delle Entrate 25/2020, § 1.2.2, e risposta interpello Agenzia delle Entrate 377/2020).

Il contributo inoltre non spetta se il richiedente ha una partita IVA con data di inizio attività antecedente all’1.5.2020 (provv. Agenzia delle Entrate 230439/2020).

Non è consentito fruire del contributo nelle ipotesi in cui la fase di liquidazione sia stata già avviata al 31.1.2020, data di dichiarazione dello stato di emergenza (circ. Agenzia delle Entrate 22/2020, § 2.1).
Sono comunque escluse le imprese in difficoltà al 31.12.2019 (secondo la nozione comunitaria) per effetto del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato (circ. Agenzia delle Entrate 15/2020, § 7, e circ. 22/2020, § 2.8).

Requisiti

Il contributo spetta ai soggetti sopra richiamati a condizione che:

  • i ricavi/compensi non siano superiori a 5 milioni di euro nel 2019 (soggetti “solari”);
  • l’ammontare del fatturato/corrispettivi di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 rispetto a quello di aprile 2019.

Limite di 5 milioni

Per i titolari di reddito d’impresa rilevano i ricavi di cui all’art. 85 co. 1 lett. a) e b) del TUIR e per i titolari di reddito di lavoro autonomo i compensi di cui all’art. 54 co. 1 del TUIR.
La soglia dei ricavi va determinata, per ciascuna tipologia di soggetto, tenendo conto delle proprie regole di determinazione (circ. Agenzia Entrate 15/2020, § 2).
Per determinare i ricavi/compensi relativi al 2019 occorre considerare i valori riportati nel modello REDDITI 2020.
L’Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che (cfr. istruzioni alla compilazione dell’istanza):

  • per i soggetti titolari di reddito agrario e attività agricole connesse, le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, in luogo dell’ammontare dei ricavi occorre considerare l’ammontare del volume d’affari;
  • per i rivenditori, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante e rivendita di tabacchi e beni di monopolio, occorre fare riferimento alla nozione di ricavi determinata secondo l’art. 18 co. 10 del DPR 633/72 (quindi al netto del prezzo corrisposto al fornitore);
  • per i soggetti costituiti dal 2019 non deve essere effettuato alcun ragguaglio ad anno ai fini del possesso del requisito dei ricavi non superiori a 5 milioni di euro. 

Se il soggetto svolge più attività, il limite dei 5 milioni di euro riguarda la somma dei ricavi/compensi riferiti a tutte le attività.
Gli enti non commerciali devono considerare solo i ricavi con rilevanza IRES (circ. Agenzia delle Entrate 22/2020, risposta 2.5).

Ammontare del fatturato/corrispettivi

Per la determinazione dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile 2020 e aprile 2019 occorre far riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni e di prestazione dei servizi.
Valgono, in particolare, le seguenti indicazioni (cfr. istruzioni alla compilazione del modello di istanza per la richiesta del contributo, circ. Agenzia delle Entrate 15/2020, § 2, e circ. Agenzia delle Entrate 22/2020, § 4):

  • la data da prendere a riferimento per il calcolo del fatturato nel mese di aprile è quella di effettuazione dell’operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.1.3 <Data>) e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.8.2 <DataDDT>);
  • devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell’IVA) con data di effettuazione dell’operazione compresa tra il 1° e il 30 aprile, comprese le fatture differite emesse nel mese di maggio e relative a operazioni effettuate nel mese di aprile;
  • devono essere incluse nel calcolo del fatturato mensile anche le fatture emesse su base volontaria, vale a dire quelle per le quali l’emissione non è obbligatoria;
  • occorre tenere conto delle note di variazione di cui all’art. 26 del DPR 633/71 con data aprile;
  • i commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all’art. 22 del DPR 633/72 devono considerare l’ammontare globale dei corrispettivi (al netto dell’IVA) delle operazioni effettuate nel mese di aprile;
  • concorrono a formare l’ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili;
  • nei casi di operazioni effettuate in ventilazione ovvero con applicazione del regime del margine ovvero operazioni effettuate da agenzie di viaggio, per le quali risulta difficoltoso il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell’IVA, l’importo può essere riportato al lordo dell’IVA (sia con riferimento al 2019 che al 2020);
  • per i soggetti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini IVA (es. cessioni di tabacchi, giornali e riviste), all’ammontare delle operazioni fatturate e dei corrispettivi rilevanti ai fini IVA vanno sommati gli aggi relativi alle operazioni effettuate non rilevanti ai fini IVA;
  • per gli autotrasportatori, che ai sensi dell’art. 74 co. 4 del DPR 633/72 possono annotare “le fatture emesse per le prestazioni (…) entro il trimestre solare successivo a quello di emissione”, la verifica del calo del fatturato può essere eseguita con riferimento alle sole operazioni eseguite nei mesi di aprile del 2019 e di aprile 2020.

Esclusione dal requisito del calo del fatturato

Il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo del fatturato/corrispettivi per:

  • i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dall’1.1.2019;
  • i soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei Comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data del 31.1.2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19). L’Agenzia delle Entrate fornisce un’elenco non esaustivo dei Comuni interessati nelle istruzioni alla compilazioni dell’istanza; per un’analisi delle principali delibere emergenziali, cfr. documento CNDCEC – FNC 5.8.2020 e 8.10.2020).

Determinazione del contributo

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra 

  • l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020;
  • l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

La seguente tabella sintetizza i parametri per il calcolo dell’agevolazione.

% sulla differenza di fatturato/corrispettivi aprile 2019-2020Ricavi/compensi 2019
20%Non superiori a 400.000 euro
15%Superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro
10%Superiori a 1 milione e fino a 5 milioni

Si consideri il seguente caso.

Ricavi 2019600.000
Fatturato aprile 20200
Fatturato aprile 201950.000
Differenza fatturato50.000
Contributo a fondo perduto7.500 (15% di 50.000)

L’ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti che soddisfano i suddetti requisiti, per un importo non inferiore a:

  • 1.000 euro per le persone fisiche;
  • 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Soggetti che hanno iniziato l’attività dall’1.1.2019 al 30.4.2019

Per i soggetti che hanno iniziato l’attività dall’1.1.2019 al 30.4.2019 , il contributo è così determinato:

  • se la differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 risulta “negativo” (quindi il dato del 2020 è inferiore al dato del 2019 ), a tale differenza si applica la percentuale del 20%, 15% o 10% a seconda dell’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel 2019 (fermo restando il riconoscimento del contributo minimo qualora superiore);
  • nel caso in cui la suddetta differenza risulti invece “positiva” o pari a zero, il contributo è pari a quello minimo (1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi).

Si supponga che l’attività sia iniziata l’1.3.2019 con ricavi complessivi a fine anno pari a 850.000 euro.
Ai fini dell’individuazione della percentuale di contributo i ricavi non devono essere ragguagliati ad anno.

Ricavi 2019850.000
Fatturato aprile 20200
Fatturato aprile 201985.000
Differenza fatturato85.000
Contributo a fondo perduto12.750 (15% di 85.000)

Soggetti che hanno iniziato l’attività dall’1.5.2019

Nel caso in cui l’attività sia invece iniziata successivamente al mese di aprile 2019 (ad esempio, l’1.5.2019), non potendosi parametrare la riduzione di fatturato aprile su aprile, la differenza sarebbe pari a zero. Ai soggetti in questione spetta quindi solo il contributo minimo

Irrilevanza fiscale del contributo

Il contributo a fondo perduto è un contributo in conto esercizio. Per espressa previsione normativa, il contributo:

  • non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

Procedura per il riconoscimento del contributo

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati devono presentare, anche tramite intermediari abilitati, un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, con l’indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti (provv. Agenzia delle Entrate 10.6.2020 n. 230439).
L’istanza deve essere presentata:

  • dal 15.6.2020 al 13.8.2020 (dal 25.6.2020 al 24.8.2020 nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto); 
  • mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate;
  • nel caso in cui l’ammontare del contributo sia superiore a 150.000 euro, esclusivamente tramite PEC all’indirizzo “Istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it” (inclusa l’autocertificazione di regolarità antimafia).

Soggetti in Comuni calamitati montani

L’art. 60 co. 7-sexies del DL 104/2020 convertito ha previsto la riapertura delle istanze per accedere al contributo a fondo perduto ex art. 25 del DL 34/2020 per i soggetti che:

  • non hanno presentato domanda ai sensi dell’art. 25 co. 4 terzo periodo del DL 34/2020;
  • dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto al 31.1.2020 (data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19), classificati totalmente montani (cfr. anche C.M. 14.6.93 n. 9).

Tali soggetti possono presentare la domanda per il contributo all’Agenzia delle Entrate (provv. Agenzia delle Entrate 5.2.2021 n. 36282):

  • dal 10.2.2021 al 24.2.2021;
  • mediante l’apposita procedura web, disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle Entrate (solo in caso di contributo superiore a 150.000 euro, inviando il modello anche tramite PEC).

L’ammontare del contributo a fondo perduto che verrà accreditato direttamente sul conto corrente dipenderà dal rapporto tra il limite complessivo di spesa stabilito dalla norma e l’ammontare complessivo dei contributi relativi alle istanze accolte.

Erogazione del contributo

Sulla base delle informazioni contenute nell’istanza, il contributo a fondo perduto è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato (o cointestato) al codice fiscale del soggetto richiedente.
Il contributo a fondo perduto è erogato nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato (Comunicazione 1863/2020).