Contributo a fondo perduto Coronavirus

Contributo a fondo perduto Coronavirus

Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica, l’art. 25 del DL 34/2020 convertito prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto proporzionato alle perdite di fatturato/compensi subiti nel mese di aprile 2020.
L’art. 1 del DL 137/2020 ha previsto un nuovo contributo a fondo perduto, basato sul precedente ex art. 25 del DL 34/2020. Si veda “Contributi per i settori economici con nuove restrizioni (DL Ristori)”.

Soggetti beneficiari

Il contributo è riconosciuto a favore “dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA”. La norma appare tecnicamente imprecisa e potrebbe leggersi nel senso che il contributo spetta ai titolari di:

  • reddito d’impresa;
  • lavoro autonomo;
  • reddito agrario.

Possono beneficiare dell’agevolazione anche (circ. Agenzia Entrate 15/2020, § 1):

  • i contribuenti in regime forfetario;
  • gli enti non commerciali, limitatamente all’attività commerciale esercitata;
  • le società tra professionisti in quanto producono reddito d’impresa, indipendentemente dal fatto che i soci ricadano o meno nelle ipotesi di esclusione.

Con riferimento alle STP, posto che il bonus si applica anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo, si ritiene che la qualifica reddituale dovrebbe risultare irrilevante ai fini dell’accesso al contributo.

Esclusioni

Il contributo a fondo perduto non spetta:

  • ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza telematica all’Agenzia delle Entrate (secondo la circ. Agenzia Entrate 15/2020 si tratta dei soggetti per i quali la relativa partita IVA è stata cessata);
  • agli enti pubblici di cui all’art. 74 del TUIR;
  • ai soggetti di cui all’art. 162-bis del TUIR (intermediari finanziari e società di partecipazione);
  • ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli artt. 27 e 38 del DL 18/2020, vale a dire soggetti iscritti alla gestione separata INPS e dei lavoratori dello spettacolo;
  • ai lavoratori dipendenti (possono beneficiare del contributo le persone fisiche che esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo e che sono anche lavoratori dipendenti; circ. Agenzia delle Entrate 15/2020);
  • ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai DLgs. 509/94 e 103/96.

Sono quindi esclusi dall’agevolazione sia i liberi professionisti titolari iscritti alla Gestione separata INPS che i professionisti iscritti alle Casse private (es. avvocati, commercialisti, architetti, ecc.).
Secondo la circ. Agenzia delle Entrate 22/2020 (risposta 2.10), nel caso in cui gli studi associati siano composti da professionisti iscritti a Casse private, dal momento che gli Studi non avrebbero autonomia giuridica rispetto ai singoli associati, sarebbero esclusi dal contributo.
Ove sia stato percepito il contributo, tali soggetti dovranno restituire tempestivamente il contributo e i relativi interessi, senza applicazione di sanzioni (circ. Agenzia delle Entrate 25/2020, § 1.2.2, e risposta interpello Agenzia delle Entrate 377/2020).

Il contributo inoltre non spetta se il richiedente ha una partita IVA con data di inizio attività antecedente all’1.5.2020 (provv. Agenzia delle Entrate 230439/2020).

Non è consentito fruire del contributo nelle ipotesi in cui la fase di liquidazione sia stata già avviata al 31.1.2020, data di dichiarazione dello stato di emergenza (circ. Agenzia delle Entrate 22/2020, § 2.1).
Sono comunque escluse le imprese in difficoltà al 31.12.2019 (secondo la nozione comunitaria) per effetto del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato (circ. Agenzia delle Entrate 15/2020, § 7, e circ. 22/2020, § 2.8).

Requisiti

Il contributo spetta ai soggetti sopra richiamati a condizione che:

  • i ricavi/compensi non siano superiori a 5 milioni di euro nel 2019 (soggetti “solari”);
  • l’ammontare del fatturato/corrispettivi di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 rispetto a quello di aprile 2019.

Limite di 5 milioni

Per i titolari di reddito d’impresa rilevano i ricavi di cui all’art. 85 co. 1 lett. a) e b) del TUIR e per i titolari di reddito di lavoro autonomo i compensi di cui all’art. 54 co. 1 del TUIR.
La soglia dei ricavi va determinata, per ciascuna tipologia di soggetto, tenendo conto delle proprie regole di determinazione (circ. Agenzia Entrate 15/2020, § 2).
Per determinare i ricavi/compensi relativi al 2019 occorre considerare i valori riportati nel modello REDDITI 2020.
L’Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che (cfr. istruzioni alla compilazione dell’istanza):

  • per i soggetti titolari di reddito agrario e attività agricole connesse, le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, in luogo dell’ammontare dei ricavi occorre considerare l’ammontare del volume d’affari;
  • per i rivenditori, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante e rivendita di tabacchi e beni di monopolio, occorre fare riferimento alla nozione di ricavi determinata secondo l’art. 18 co. 10 del DPR 633/72 (quindi al netto del prezzo corrisposto al fornitore);
  • per i soggetti costituiti dal 2019 non deve essere effettuato alcun ragguaglio ad anno ai fini del possesso del requisito dei ricavi non superiori a 5 milioni di euro. 

Se il soggetto svolge più attività, il limite dei 5 milioni di euro riguarda la somma dei ricavi/compensi riferiti a tutte le attività.
Gli enti non commerciali devono considerare solo i ricavi con rilevanza IRES (circ. Agenzia delle Entrate 22/2020, risposta 2.5).

Ammontare del fatturato/corrispettivi

Per la determinazione dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile 2020 e aprile 2019 occorre far riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni e di prestazione dei servizi.
Valgono, in particolare, le seguenti indicazioni (cfr. istruzioni alla compilazione del modello di istanza per la richiesta del contributo, circ. Agenzia delle Entrate 15/2020, § 2, e circ. Agenzia delle Entrate 22/2020, § 4):

  • la data da prendere a riferimento per il calcolo del fatturato nel mese di aprile è quella di effettuazione dell’operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.1.3 <Data>) e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.8.2 <DataDDT>);
  • devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell’IVA) con data di effettuazione dell’operazione compresa tra il 1° e il 30 aprile, comprese le fatture differite emesse nel mese di maggio e relative a operazioni effettuate nel mese di aprile;
  • devono essere incluse nel calcolo del fatturato mensile anche le fatture emesse su base volontaria, vale a dire quelle per le quali l’emissione non è obbligatoria;
  • occorre tenere conto delle note di variazione di cui all’art. 26 del DPR 633/71 con data aprile;
  • i commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all’art. 22 del DPR 633/72 devono considerare l’ammontare globale dei corrispettivi (al netto dell’IVA) delle operazioni effettuate nel mese di aprile;
  • concorrono a formare l’ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili;
  • nei casi di operazioni effettuate in ventilazione ovvero con applicazione del regime del margine ovvero operazioni effettuate da agenzie di viaggio, per le quali risulta difficoltoso il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell’IVA, l’importo può essere riportato al lordo dell’IVA (sia con riferimento al 2019 che al 2020);
  • per i soggetti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini IVA (es. cessioni di tabacchi, giornali e riviste), all’ammontare delle operazioni fatturate e dei corrispettivi rilevanti ai fini IVA vanno sommati gli aggi relativi alle operazioni effettuate non rilevanti ai fini IVA;
  • per gli autotrasportatori, che ai sensi dell’art. 74 co. 4 del DPR 633/72 possono annotare “le fatture emesse per le prestazioni (…) entro il trimestre solare successivo a quello di emissione”, la verifica del calo del fatturato può essere eseguita con riferimento alle sole operazioni eseguite nei mesi di aprile del 2019 e di aprile 2020.

Esclusione dal requisito del calo del fatturato

Il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo del fatturato/corrispettivi per:

  • i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dall’1.1.2019;
  • i soggetti che, a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei Comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data del 31.1.2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19). L’Agenzia delle Entrate fornisce un’elenco non esaustivo dei Comuni interessati nelle istruzioni alla compilazioni dell’istanza; per un’analisi delle principali delibere emergenziali, cfr. documento CNDCEC – FNC 5.8.2020 e 8.10.2020).

Determinazione del contributo

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra 

  • l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020;
  • l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

La seguente tabella sintetizza i parametri per il calcolo dell’agevolazione.

% sulla differenza di fatturato/corrispettivi aprile 2019-2020Ricavi/compensi 2019
20%Non superiori a 400.000 euro
15%Superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro
10%Superiori a 1 milione e fino a 5 milioni

Si consideri il seguente caso.

Ricavi 2019600.000
Fatturato aprile 20200
Fatturato aprile 201950.000
Differenza fatturato50.000
Contributo a fondo perduto7.500 (15% di 50.000)

L’ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti che soddisfano i suddetti requisiti, per un importo non inferiore a:

  • 1.000 euro per le persone fisiche;
  • 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Soggetti che hanno iniziato l’attività dall’1.1.2019 al 30.4.2019

Per i soggetti che hanno iniziato l’attività dall’1.1.2019 al 30.4.2019 , il contributo è così determinato:

  • se la differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 risulta “negativo” (quindi il dato del 2020 è inferiore al dato del 2019 ), a tale differenza si applica la percentuale del 20%, 15% o 10% a seconda dell’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel 2019 (fermo restando il riconoscimento del contributo minimo qualora superiore);
  • nel caso in cui la suddetta differenza risulti invece “positiva” o pari a zero, il contributo è pari a quello minimo (1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi).

Si supponga che l’attività sia iniziata l’1.3.2019 con ricavi complessivi a fine anno pari a 850.000 euro.
Ai fini dell’individuazione della percentuale di contributo i ricavi non devono essere ragguagliati ad anno.

Ricavi 2019850.000
Fatturato aprile 20200
Fatturato aprile 201985.000
Differenza fatturato85.000
Contributo a fondo perduto12.750 (15% di 85.000)

Soggetti che hanno iniziato l’attività dall’1.5.2019

Nel caso in cui l’attività sia invece iniziata successivamente al mese di aprile 2019 (ad esempio, l’1.5.2019), non potendosi parametrare la riduzione di fatturato aprile su aprile, la differenza sarebbe pari a zero. Ai soggetti in questione spetta quindi solo il contributo minimo

Irrilevanza fiscale del contributo

Il contributo a fondo perduto è un contributo in conto esercizio. Per espressa previsione normativa, il contributo:

  • non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR.

Procedura per il riconoscimento del contributo

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati devono presentare, anche tramite intermediari abilitati, un’apposita istanza all’Agenzia delle Entrate, con l’indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti (provv. Agenzia delle Entrate 10.6.2020 n. 230439).
L’istanza deve essere presentata:

  • dal 15.6.2020 al 13.8.2020 (dal 25.6.2020 al 24.8.2020 nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l’attività per conto del soggetto deceduto); 
  • mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate;
  • nel caso in cui l’ammontare del contributo sia superiore a 150.000 euro, esclusivamente tramite PEC all’indirizzo “Istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it” (inclusa l’autocertificazione di regolarità antimafia).

Soggetti in Comuni calamitati montani

L’art. 60 co. 7-sexies del DL 104/2020 convertito ha previsto la riapertura delle istanze per accedere al contributo a fondo perduto ex art. 25 del DL 34/2020 per i soggetti che:

  • non hanno presentato domanda ai sensi dell’art. 25 co. 4 terzo periodo del DL 34/2020;
  • dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto al 31.1.2020 (data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19), classificati totalmente montani (cfr. anche C.M. 14.6.93 n. 9).

Tali soggetti possono presentare la domanda per il contributo all’Agenzia delle Entrate (provv. Agenzia delle Entrate 5.2.2021 n. 36282):

  • dal 10.2.2021 al 24.2.2021;
  • mediante l’apposita procedura web, disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia delle Entrate (solo in caso di contributo superiore a 150.000 euro, inviando il modello anche tramite PEC).

L’ammontare del contributo a fondo perduto che verrà accreditato direttamente sul conto corrente dipenderà dal rapporto tra il limite complessivo di spesa stabilito dalla norma e l’ammontare complessivo dei contributi relativi alle istanze accolte.

Erogazione del contributo

Sulla base delle informazioni contenute nell’istanza, il contributo a fondo perduto è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato (o cointestato) al codice fiscale del soggetto richiedente.
Il contributo a fondo perduto è erogato nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato (Comunicazione 1863/2020).

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silvia administrator

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